Ale : [post n° 432225]

Obbligo psc

Buongiorno,
seguo la ristrutturazione di un bagno che sarà eseguita da un'unica impresa (fornitura e posa) ad eccezione del box doccia che verrà fornito e montato da una vetreria. Vedo dal loro sito internet che la vetreria è iscritta al registro imprese. Da un punto di vista della sicurezza, si configura come ulteriore impresa esecutrice e quindi comporta l'obbligo di notifica e PSC? Dovrà solo montare il box senza alcun lavoro edile.
Grazie mille
ArchiFish :
Personalmente, mi preoccuperei di più che l'unica impresa, sia effettivamente tale. Chi si occupa di lavori edili, idraulici, elettrici, ecc.? Sono forse lavoratori autonomi? Se sì, nella vera accezione del termine?
Ci sono un miriade di "multiservizi" che ad un attenta analisi obbligherebbero alla redazione del PSC.
Il box doccia è, in genere, l'ultima cosa che si installa (a lavori ampiamente ultimati) e chi se ne occupa lo considererei/tratterei alla stregua di un mobiliere.
Ale :
Grazie mille, si tratta di un'azienda/"negozio" che rivende materiale e propone anche il chiavi in mano, quindi tutti lavori faranno capo a questa.
archspf :
A monte dell'obbligo di Nomina dei Coordinatori e - quindi - Redazione del PSC, vi è senz'altro un "momento" che spesso viene sopravvalutato e che invece costituisce parte integrante di qualsiasi processo edilizio (persino in Edilizia Libera) e che è costituito dall'obbligo e da specifiche e inalienabili Responsabilità del Committente/Responsabile dei Lavori: ai sensi dell'art. 90, comma 9, lettera a), egli è tenuto alla preventiva verifica tecnico-professionale degli esecutori e prestatori, sempre, comunque ed a prescindere dall'esistenza di un unico appaltatore.
Questo significa che tra i vari documenti e certificati (attestazioni) che la ditta e/o il lavoratore autonomo deve fornire prima dell'inizio del cantiere, ovvero contestualmente alla scelta o stipulazione del contratto, vi è la visura camerale la quale indica al suo interno, tra le altre, le categorie di lavori per i quali si ha titolo ad eseguire, nonché l'eventuale numero di dipendenti (esistenza di almeno 1 dipendente, diversamente una «impresa individuale» potrebbe, nella interpretazione condivisa da molti, essere riconosciuta al pari del «lavoratore autonomo» in senso stretto).

Di qui ne discende che qualora l'intervenuto fornitore-posatore della cabina sia anch'esso una impresa con dipendenti, scatta l'obbligo di cui all'art. 90 commi 3, 4 e 5.

Tali violazioni comportano, oltre all'arresto o all'ammenda pecuniaria, la sospensione o annullamento del titolo/comunicazione o autorizzazione comunque denominata ed ogni beneficio fiscale derivante dall'integrazione delle agevolazioni fiscali vigenti.

***

E' altresì una interpretazione condivisa: nel caso in cui la ditta "principale" in qualità di impresa con dipendenti, atteso che abbia comunque i requisiti (tra cui il POS) per eseguire tutte le opere, e se e solo se, contestualmente al verificare che il posatore della cabina sia un artigiano individuale (ma ne dubito se forniscono vendita e posa), questi NON sia "incaricato" dal Committente direttamente, bensì dall'impresa, addivenendo pro-tempore e per le sole questioni inerenti la sicurezza, organico della stessa (che aggiornerà il Pos), non scatta l'obbligo richiamato precedentemente.
Ale :
Grazie, quindi secondo lei se si tratta di impresa con dipendenti si dovrebbe redigere PSC indipendentemente dal tipo di lavoro che andrà a svolgere? Anche se si tratta di montare, per così dire, un "arredo"?
archspf :
"quindi secondo lei se si tratta di impresa con dipendenti si dovrebbe redigere PSC indipendentemente dal tipo di lavoro che andrà a svolgere"
Non ho detto propriamente questo ma (provo a riformulare il concetto): atteso che entrambe le imprese si configurino come tali, ovvero abbiano ciascuna dei dipendenti, vige l'obbligo di nomina dei Coordinatori e redazione di PSC e Fascicolo, con l'unica eccezione che per lavori privati di importo inferiore a 100.000€ e comunque non soggetti a PDC, è possibile "omettere" la nomina del Coordinatore in fase di Progettazione (CSP), il cui ruolo sarà comunque svolto ma dal solo Coordinatore in fase di Esecuzione (CSE).

Se NON vi è pluralità di «imprese» (virgolettato non a caso per via della definizione che il T.U. Sicurezza dà rispetto a quella in ambito civile-giuridico, come spiegato precedentemente), viene meno anche l'obbligo di cui sopra: un lavoro svolto da artigiani non configura più imprese, così come non lo configurerebbe una impresa e lavoratore/i autonomo/i se questo/i ultimo/i non è/sono incaricato/i dal committente.

"Anche se si tratta di montare, per così dire, un "arredo"?"
Non rileva il fatto "materiale" che la prestazione riguardi un'opera edilizia propriamente detta o un "allestimento", bensì - la ratio della norma verte in tal senso - siano eliminate o "controllate" le situazioni di rischio e di interferenza tra le lavorazioni, le quali possono avvenire anche nelle situazioni considerate più semplici. Se ci sono più imprese, «anche non contemporanee», si configurano le "caratteristiche" per osservare gli obblighi.
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