Mir : [post n° 432389]

"Tolleranza" in Emilia Romagna

Ciao a tutti, scusate il titolo ma non riguarda un modello politico o ideologico.

Mi riferisco invece alla L.R. 23/2004 dell'Emilia Romagna e nello specifico all'Art. 19bis: "Il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro o dimensione delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del due per cento delle misure previste nel titolo abilitativo."

Nella Relazione Tecnica di Asseverazione si chiede se lo Stato di Fatto corrisponde:
a) allo Stato Legittimo desunto dai titoli edilizi (quindi allegare la plan. dello stato legittimo);
b) allo Stato Legittimo ad eccezione della "tolleranza" di cui sopra (quindi allegare le planimetrie rilievo+stato legittimo+comparativo);
c) non corrisponde allo Stato Legittimo.

Nel mio caso, lo Stato Legittimo è sostituito dall'accatastamento di primo impianto in quanto trattasi di fabbricato costruito fuori dal centro abitato prima del 01.09.1967. Non esistono altri elaborati grafici.

La planimetria catastale in questione è fedele allo stato di fatto ma è redatta a mano, priva di quote e in scala 1:200 (per un apt. di 70mq).

Sovrapponendo il rilievo cad alla plan catastale ovviamente emergono difformità dimensionali in alcuni casi anche oltre il 2%.

Detto ciò, mi sembra alquanto aleatorio poter valutare la tolleranza "del 2% delle misure previste nel titolo abilitativo" se mancano proprio le misure o altri elementi dimensionali di riferimento.

In casi come questo allora bisognerebbe farsi meno seghe mentali e scegliere l'opz. a) e allegare anche la plan di rilievo?

Scusate, forse sono stato lungo per una fesseria di questa.
Grazie
ArchiFish :
Non so quale modulistica tu stia impiegando, ma in questo caso, credo rientri nella spunta 3.1 di quella unificata, ovvero:
"3.1. Corrisponde allo stato legittimo come desunto dai titoli edilizi forniti dal titolare e pertanto:
3.1.1 Si allegano gli elaborati grafici dello stato legittimo o dell'accatastamento di primo impianto messi a disposizione dal titolare"
mi pare abbastanza scontato che le difformità emerse non sono univocamente verificabili, pertanto si procede ad una verifica "qualitativa" più che "quantitativa" della corrispondenza tra planimetrie e SDF. Il tutto giustificato dal quadro "f" del Modulo 1, dove, appunto sono elencati i precedenti edilizi
(nel tuo caso "f.2.2 oggetto di accatastamento di primo impianto, in quanto non sono stati reperiti titoli abilitativi precedenti).
Potrebbero sussistere lievi differenze di modulistica nel caso tu stia impiegandone una apposita predisposta dal Comune, magari attraverso uno sportello telematico, ma, in ogni caso, non è possibile che si discosti dalle previsioni/richieste di quella unificata.
ponteggiroma :
a1) corrisponde allo stato legittimo e ti stai facendo troppe seghe mentali
d.n.a. :
mi conformo anch'io al punto a), ma occhio, che l'ante 1967, è sempre accompagnato da una frase del tipo "e non ha subito modifiche", in qanto le modifiche post '67 vanno autorizzate, ne consegue che se l'sdf attuale è formalmente diverso dal sdf catastale, qualche problema puo nascere (formalmente sta a significare diversa posizione dei muri, no, 2% dimensionale)
Mir :
@ArchiFish: risposta molto esaustiva, grazie mille. Esiste un riferimento normativo circa "le difformità emerse non sono univocamente verificabili"? Grazie ancora
Mir :
@ponteggiroma: lo sapevo io..
Mir :
@d.n.a.: si non ha subito modifiche, come scrivevo lo stato attuale è rimasto fedele al primo impianto. Grazie
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