desnip : [post n° 432440]

Ape e superbonus

"Per ottenere il superbonus del 110%, gli interventi di riqualificazione energetica dovranno rispettare i requisiti minimi previsti dal DM 26 giugno 2015 e, nel loro complesso, assicurare, anche congiuntamente all’impianto fotovoltaico e al relativo sistema di accumulo, il miglioramento della prestazione dell’edificio di almeno due classi energetiche, oppure, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta"
Cosa vuol dire "se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta"?
sclerata :
che se sei già in classe B, ovviamente puoi avanzare di una sola classe energetica... e hai comunque diritto al superbonus
archspf :
Anche io dò la stessa interpretazione di @sclerata, ovvero: laddove sia "implicitamente" impossibile il salto di 2 classi, giacchè l'attuale classazione ne permette una soltanto.
desnip :
Ah, ecco... scema di me! :-)))
INGTERM :
Ma da B si può andare in A2 !!!!! Sono 2 classe energetiche !!!! O sbaglio ?
archspf :
Le classi dovrebbero essere dalla G alla A4 (10 in tutto): in effetti l'unica impossibilità di "scalare" due classi sarebbe in A3?
archspf :
Aggiungo che proprio ieri ho seguito un webinar sull'argomento (https://www.youtube.com/watch?v=AQGjaQJKYmY&feature=youtu.be), scoperto al volo sul sito della Logicalsoft, nel quale, con il pretesto di presentare il loro prodotto Termolog, hanno dato informazioni importanti, pur sapendo che dovranno uscire le linee guida. Vorrei pertanto condividere con tutti voi colleghi quando sono riuscito a comprendere.

1. per lavori condominiali gli interventi ammissibili sono quelli che riguardano (alternativamente o congiuntamente):
- l'involucro OPACO verticale ed "orizzontale" per oltre 25% dell'intera sup. disperdente (pareti, pavimenti, coperture, soffitti: vs esterno o vs locali non riscaldati);
- sostituzione dell'impianto CENTRALIZZATO (a tal proposito pare che l'impianto di emissione non sia incentivato in quanto ritenuto "personale" e non comune) con impianti dotati di (a scelta): a) generatore a condensazione b) PDC , c) sistemi ibridi;

2. per lavori sui singoli edifici (unifamiliari) gli interventi ammissibili sono quelli che riguardano (alternativamente o congiuntamente):
- l'involucro OPACO verticale ed "orizzontale" per oltre il 25% dell'intera sup. disperdente (pareti, pavimenti, coperture, soffitti: vs esterno o vs locali non riscaldati);
- sostituzione dell'impianto AUTONOMO con impianti dotati di: a) PDC; b) sistemi ibridi;

3. L'accesso al beneficio è condizionato, come sappiamo, al raggiungimento di almeno due classi energetiche, fatti salvi casi di impossibilità; qui i tecnici hanno dato una interpretazione diversa dalla nostra: loro dicono che, ad esempio, un monolocale (una sola parete esterna) implicitamente e difficilmente riesce a soddisfare il requisito; Va fatta molta attenzione inoltre ad inquadrare l'oggetto: l'edificio nella sua interezza o il singolo appartamento? E' da chiarire si spera con le prossime linee guida dell'AdE;

4. L'installazione dei pannelli fotovoltaici è incentivabile solo congiuntamente ad uno degli altri interventi previsti: è evidente che il beneficio ottimale si ha solo con l'accoppiata con PDC elettrica.

5. Altri interventi "secondari" sono incentivati al 110% SE E SOLO SE è verificato il raggiungimento del requisito con gli interventi "principali": quindi significa che, ad esempio, la sostituzione degli infissi non PUO' concorrere al raggiungimento delle famose due classi ma se ciò è soddisfatto primariamente, allora possono entrare in ballo come accessori (o come plus se volete); diversamente permangono separatamente i regimi che conosciamo tutti.

6. La dimostrazione del raggiungimento dell'obiettivo sarebbe fatta, intanto presentando la Relazione ex Legge 10 nei casi previsti da prassi (praticamente sempre a parte la mera sostituzione del generatore e fino alle soglie di potenza nominale), ovvero attraverso la produzione di un APE-ANTE ed un APE-POST (pare che il loro software lo faccia in automatico!), accompagnati da una serie di asseverazioni (alcune di "rito"):
- asseverazione del tecnico sull'utilizzo di materiali che rispondano ai criteri di tutela ambientale (contenuto riciclato e/o riciclabilità)
- asseverazione del tecnico (questa forse, per quel poco che conosco in generale, la novità assoluta) circa la "congruità" del costo dei lavori rispetto all'intervento: questo sicuramente ci responsabilizza e potrebbe metterci al riparo dai soliti "furbetti" (e credetemi molte imprese hanno già detto apertamente, evidentemente non conoscendo questo passaggio, che aumenteranno i prezzi "perchè non hanno liquidità").
- asseverazione "separata" per ogni comma del decreto;

7. per concludere, anche se implicito nei casi più frequenti il fatto di redigere la ex Legge 10/91 (involucro e/o intero impianto), vanno sempre e comunque rispettati tutti i criteri di verifica (trasmittanze, ponti termici ecc.) del Decreto "Requisiti Minimi";

Spero sia una utile digressione per tutti.
desnip :
grazie, archspf, davvero molto interessante.
Anch'io ieri ho seguito un webinar, di un'altra azienda (Iren smart solution), e da te ho avuto informazioni aggiuntive.
A questo proposito, vi chiedo anche una vostra opinione: per un intervento sull'involucro, ad es. cappotto, le opere di finitura come la tinteggiatura, possono considerarsi come completamento indispensabile e quindi andare al 110% o devono rientrare nel bonus facciate o ristrutturazione con le rispettive aliquote?
archspf :
@desnip secondo me si potrebbe adottare lo stesso "ragionamento" del normale Ecobonus, ovvero portare in detrazione tutte le opere accessorie e complementari. Perlomeno ho sempre interpretato in questo modo.
desnip :
Sì, infatti anch'io ho sempre interpretato così, perciò chiedevo conferma. :-)
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