AP2801 : [post n° 432601]
Chiusura lavori e agibilità
Buongiorno a tutti, avrei bisogno di un consiglio. Sono DL per una ristrutturazione in unità immobiliare di c.ca 70 mq, comprata ad ottobre e in corso di ristrutturazione. L'immobile (e quindi i relativi impianti)antecedente al 1990. Stiamo ultimando i lavori che riguardavano una cerchiatura per unire salotto e cucina, il rifacimento degli impianti. L'elettrico è sistemato e quindi a norma; l'idraulico pure. Unico problema è sorto sul momento in quanto il cliente, in seguito a suoi calcoli e data anche la situazione economica attuale causata dal covid, non ha più intwnzione di "aggiornare" l'impianto gas e la caldaia; quelli attualmente presenti sono funzionanti, ma evidentemente non hanno nessun certificato di conformità reperibile. Ho quindi consigliato quantomeno di far valutare gli impianti presenti di modo da farsi redigere una dichiarazione di rispondenza di modo da poter procedere con l'agibilità nei seguenti 15 gg dalla chiusura lavori. Ma il cliente non ha intenzione di spendere nemmeno per la valutazione degli impianti esistenti, assumendosi le responsabilità derivanti dalla non presentazione di dell'agibilità. Dal momento che è davvero molto difficile convincere il cliente nel procedere con l'iter corretto, (e allo stato attuale mi pare che dia irremovibile) mia domanda quindi è: al termine dei lavori edili, redigendo la chiusura lavori ma non presentando l'agibilità, io in quanto DL posso essere sanzionata oppure la penalità ricade solo sul committente/proprietario dell'unità abitativa?( Vorrei evitare di tenere il cantiere aperto a fine lavori con il committente che vi abiterà dentro, quindi vorrei a fine lavori chiudere senza intercorrere in sanzioni, ovviamente). La seconda domanda riguarda questi famigerati impianti antecedenti il 1990: nel caso si decidesse a procedere alla SCA, per gli impianti ante 1990, per cui leggo non è prevista la redazione della Di.Ri (la quale si redige per impianti dal 1990 al 2008) quale è l'iter diciamo "più economico" e la documentazione n3cessaria da presentare per tali impianti non certificati, affinchè la SCA asseverata risulti legittima e affinchè non si debba intercorrere in sanzioni? Spero di essere stata chiara, vi ringrazio per la consulenza e disponibilità.
Fermo restando che l'onere dell'agibilità ricade certamente sul titolare dell'intervento (committente), è vero altresì che non possibile escludere il "coinvolgimento" diretto del professionista incaricato, in quanto la prassi, come già sappiamo, vuole dapprima il deposito del Fine Lavori (comunicazione, collaudo, certificazioni ed accatastamento) ed entro il termine richiamato l'Agibilità (semprechè l'intervento comporti trasformazioni che la richiedano). Il Certificato di Agibilità (oggi «SCA») è firmato congiuntamente da committente e DL, ovvero professionista abilitato incaricato del progetto.
A causa dell'inottemperanza, sicuramente ci saranno risvolti pecuniari a carico del committente (come dire che ciò che non paga oggi se lo ritrova, magari raddoppiato - faccio per dire - domani). L'art. 24 del DPR 380/2001 è piuttosto chiaro:
«1. La tardiva richiesta del certificato di conformità edilizia
e di agibilità, corredata dalla scheda tecnica descrittiva,
dopo la scadenza della validità del titolo, comporta
l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria
per unità immobiliare di 100,00 euro per ogni mese di
ritardo, fino ad un massimo di dodici mesi.
2. Trascorso tale termine il Comune, previa diffida a
provvedere entro il termine di sessanta giorni, applica la
sanzione di 1000,00 euro per la mancata presentazione
della domanda di conformità edilizia e agibilità.»
E' Altresì implicito il fatto che venendo meno il rilascio d'ufficio ai sensi del D.Lgs 222/2016 (Scia 2), l'implicazione del tecnico è pressoché scontata. In questo mi riferisco ad una recentissima sentenza della Corte di Cassazione (16288/2019) in cui il tecnico risponde della responsabilità di informazione del committente : https://www.legislazionetecnica.it/5810276/news-edilizia-appalti-pro…
Sulla scorta di questo io faccio firmare al committente una sorta di vademecum/informativa con carattere di "liberatoria" in cui è edotto di tutti gli adempimenti necessari, in particolare a quelli a suo diretto carico (fra tutti l'esame della documentazione e la valutazione dell'idoneità tecnico professionale).
A causa dell'inottemperanza, sicuramente ci saranno risvolti pecuniari a carico del committente (come dire che ciò che non paga oggi se lo ritrova, magari raddoppiato - faccio per dire - domani). L'art. 24 del DPR 380/2001 è piuttosto chiaro:
«1. La tardiva richiesta del certificato di conformità edilizia
e di agibilità, corredata dalla scheda tecnica descrittiva,
dopo la scadenza della validità del titolo, comporta
l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria
per unità immobiliare di 100,00 euro per ogni mese di
ritardo, fino ad un massimo di dodici mesi.
2. Trascorso tale termine il Comune, previa diffida a
provvedere entro il termine di sessanta giorni, applica la
sanzione di 1000,00 euro per la mancata presentazione
della domanda di conformità edilizia e agibilità.»
E' Altresì implicito il fatto che venendo meno il rilascio d'ufficio ai sensi del D.Lgs 222/2016 (Scia 2), l'implicazione del tecnico è pressoché scontata. In questo mi riferisco ad una recentissima sentenza della Corte di Cassazione (16288/2019) in cui il tecnico risponde della responsabilità di informazione del committente : https://www.legislazionetecnica.it/5810276/news-edilizia-appalti-pro…
Sulla scorta di questo io faccio firmare al committente una sorta di vademecum/informativa con carattere di "liberatoria" in cui è edotto di tutti gli adempimenti necessari, in particolare a quelli a suo diretto carico (fra tutti l'esame della documentazione e la valutazione dell'idoneità tecnico professionale).