desnip : [post n° 433699]

D. lgs 48/2020

Il decreto ha modificato la definizione di impianto termico, eliminando il passaggio "Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare e' maggiore o uguale a 5 kW."
Ora non si capisce se stufe e caminetti sono esclusi a prescindere, o se sono inclusi senza dover più rispettare questa potenza nominale.
Interrogata, l'Enea ha detto di non saperlo e di dover chiedere chiarimenti al Mise. Voi avete già avuto modo di confrontarvi su questo aspetto?
eli71 :
In Emilia Romagna questa dicitura c'era già. Non capisco il tuo dubbio (ma può essere un problema mio). Non sono ne esclusi nè inclusi a prescindere, si includono solo se superiori ai 5 kw. Poi sull'esistente è un mistero come fare a sapere la potenza al focolare quando non ci sono targhette o si è perso il libretto allegato al caminetto o alla stufa (io per prima sono in possess di un caminetto di cui non ho la più pallida idea di che potenza abbia!!), ma questo è un altro argomento.
desnip :
Eli, forse mi sono spiegata male... Questa dicitura c'era anche nel resto d'Italia... ma ora è stata eliminata.
Non essendoci più, non si capisce come bisogna comportarsi in presenza di edifici sprovvisti di impianti, ma con stufe e camini.
eli71 :
Ah ok, non avevo capito, non ho ancora avuto tempo di leggere il nuovo decreto.
delli :
enea ha modificato la definizione di impianto a seguito dell'ultimo aggiornamento normativo, per gli interventi A PARTIRE da 11/06/2020:
https://www.edilportale.com/news/2020/06/risparmio-energetico/ecobon…
bye
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