Mi dicono che, secondo l'ASL di Messina " l’impresa individuale è una ditta individuale su cui non gravano gli oneri del Dlgs n. 81/08".
Invece secondo l'ASL di Brescia "anche solo la presenza dell’artigiano che, per esempio, fa le spaccature per spostare le prese elettriche che poi farà l’elettricista che ha impresa, necessita del PSC e anche la notifica".
Io non so più dove sbattere la testa...
desnip : [post n° 435283]
Le ultime sull'interpretazione del d.lgs 81/08
Se l’impresa individuale non ha dipendenti non si applica il DLgs 81/08 purché possa dimostrare che le lavorazioni, ad essa affidate, sia in grado di eseguirle in maniera del tutto autonoma con propri mezzi ed attrezzature. Per il secondo quesito non mi risulta che il decreto imponga il PSC e notifica per la sola presenza di un artigiano ed un’impresa individuale purché svolgano autonomamente lavorazioni diverse.
L'impresa (esecutrice) per essere tale deve avere dipendenti.
L'artigiano non può avere PSC perchè non è impresa ma autonomo.
L'artigiano non può avere PSC perchè non è impresa ma autonomo.
@archspf... Ti riporto la definizione di impresa o ditta individuale tratta dal sito del Registro delle Imprese: "un’ attività è svolta da un unico soggetto, il titolare dell’impresa, che può avvalersi dell’ausilio di collaboratori, anche familiari, oppure di dipendenti. Il titolare dell’impresa è l’unico responsabile della gestione d’impresa..". Pertanto un'impresa individuale può non avere dipendenti ed essere impresa a tutti gli effetti. Per contro rimane a suo carico la dimostrazione che le attività svolte possano essere fatte da solo in completa autonomia..
Ditta individuale e lavoratore autonomo son concetti diversi, se non erro.
In ogni caso il PSC non sarà mai documento di cui, qualsivoglia forma di maestranza potrà essere dotata, poiché strumento per il coordinamento. Al contrario, fatto salvo l'autonomo vero (solo ed autosufficiente), le "imprese" devono dotarsi di POS e possono includere, nel medesimo la prestazione professionale dell'eventuale "freelance".
Giusto per capirci. Un lattoniere, ad esempio, può offrire la propria prestazione all'impresa edile che si occupa di rifare la copertura, finendo sul POS dell'impresa stessa, unica affidataria ed unica ad emettere fatture (anche per le opere di lattoneria). In questo caso non dovrebbe essere richiesto il coordinamento, ergo il PSC.
In ogni caso il PSC non sarà mai documento di cui, qualsivoglia forma di maestranza potrà essere dotata, poiché strumento per il coordinamento. Al contrario, fatto salvo l'autonomo vero (solo ed autosufficiente), le "imprese" devono dotarsi di POS e possono includere, nel medesimo la prestazione professionale dell'eventuale "freelance".
Giusto per capirci. Un lattoniere, ad esempio, può offrire la propria prestazione all'impresa edile che si occupa di rifare la copertura, finendo sul POS dell'impresa stessa, unica affidataria ed unica ad emettere fatture (anche per le opere di lattoneria). In questo caso non dovrebbe essere richiesto il coordinamento, ergo il PSC.
Trovo l'applicazione fatta dalla Asl di Brescia sia fuoritempo. Ormai quasi ovunque è stato chiarito che la presenza di un lavoratore autonomo e una impresa non fa scattare gli obblighi di redazione del PSC.
@marS confermo la stessa interpretazione di @ArchiFish. Nell'ambito di applicazione della 81/08, a mio modo di vedere una "impresa" è tale se ha forza lavoro, non (solo) dal punto di vista della dizione giuridica: difatti ho messo tra parentesi "esecutrice".
L'affidamento di lavori ad autonomi/artigiani all'interno di un cantiere ove opera già una "impresa esecutrice", va fatta nell'ambito della stessa (ricompreso pro-tempore nell'organico, inserito nel psc, pagato dall'impresa ecc.), pena il fatto che - se l'autonomo è nominato dal committente - si configurerebbe comunque pluralità di esecutori (giusto volendo dare una visione più prudente).
L'affidamento di lavori ad autonomi/artigiani all'interno di un cantiere ove opera già una "impresa esecutrice", va fatta nell'ambito della stessa (ricompreso pro-tempore nell'organico, inserito nel psc, pagato dall'impresa ecc.), pena il fatto che - se l'autonomo è nominato dal committente - si configurerebbe comunque pluralità di esecutori (giusto volendo dare una visione più prudente).
@archspf... Il decreto 81/08 definisce impresa esecutrice quel soggetto "che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali" che, nella pratica, non esclude la possibilità che in cantiere operi appunto un'impresa individuale ma senza dipendenti. Caso pratico: rifacimento impianto elettrico affidata ad impresa individuale senza dipendenti. E' possibile. L'affidamento di ulteriori lavorazioni (diverse) ad autonomi (differenti dalle imprese individuali) nel medesimo cantiere può essere fatto tenendo conto che lo stesso non è soggetto al potere direttivo ed organizzativo né del Committente né dell'impresa individuale, inoltre è dotato di un contratto d'opera con il Committente (esempio per opere murarie). Gode di piena e totale autonomia nell'organizzazione delle proprie lavorazioni, non è subordinato all'operato dell'impresa. In questo cantiere, di fatto, lavorano un titolare d'impresa senza dipendenti ed un autonomo. Tutto ciò fa escludere l'obbligo di redazione di un PSC reso obbligatorio, invece, con la presenza anche non contemporanea di più di un'impresa.