desnip : [post n° 436080]

Non ce la posso fare...

Nella Risposta 286/2020 a un quesito sul superbonus l’AdE ha chiarito che per “parti comuni” si intendono quelle riferibili a più unità immobiliari funzionalmente autonome a prescindere dall’esistenza di uno o più proprietari e che la dicitura “parti comuni di edificio" deve essere considerata in senso oggettivo e non soggettivo, riferendosi alle parti comuni a più unità immobiliari e non alle parti comuni a più possessori.
Si contravviene così a quanto affermato nella circolare 24: “in applicazione del dettato normativo contenuto nell’articolo 119 in esame, il Superbonus non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti”.
La quale a sua volta aveva contraddetto la Circolare 11.05.1998 n. 121, paragrafo 2.6.... Non se ne esce più!
archspf :
E del concetto civilistico di "condominio" e di "parti comuni" ne voliamo parlare...così alla lista aggiungiamo anche la circolare 7/E del 2018 :-|
Albo :
E si attenda il Decreto Requisiti in gazzetta, cioè se oggi faccio uno studio sul salto di 2 classi ancora con il vecchio decreto requisiti, c'è il rischio che prima che presento il progetto e mi parte il cantiere devo rifarlo con il decreto nuovo.
Max :
Occhio il quesito di quell'interpello non mi sembra si riferisca al Super Bonus 110%!!! E' inerente interventi Sisma+Eco Bonus su parti comuni etc... ma con detrazioni "tradizionali". Le detrazione con "Super Bonus al 110%" sono quelle che pongono tutti i problemi per le parti comuni di unico proprietario...
desnip :
Giusto Max, questo mi era sfuggito... Mi sembrava troppo assurdo, infatti.
Maurì :
Faccio inoltre presente che il comma 10 dell'articolo 119 in esame riconosce il beneficio del superbonus alle persone fisiche per massimo due unità immobiliari e le parti comuni dell'edificio (quindi anche senza condominio).
desnip :
Non capisco questa precisazione, sinceramente...
delli :
e comunque che la circolare dell'AdE aggiunga vincoli (peraltro non si capisce su quale base) alla norma mi sembra folle..... e se poi si contraddice con altre sue circolari e interpelli anche più folle
boh........
LINTEO :
Attenzione, il quesito era proprio riferito al superbonus, stando cosi le cose, la circolare 24 dell 8 agosto 2020, stabilisce : " Il Superbonus non si applica agli interventi
realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti».
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