GIAN : [post n° 436548]

BONUS FACCIATE 2020

Ciao a tutti. In un fabbricato dove farò il DL non potendo usufruire del Superbonus 110% si pensava di sfrutture il Bonus Facciate 90%. Come interventi si prevede la spicconatura totale dell'intonaco, nuovo intonaco, rasatura,isolante, tinteggiatura. Si può adottare questa detrazione fiscale per un intervento con 100% dell'intonaco ma ovviamente senza cappotto termico?Grazie
archspf :
Superata la soglia del 10% di intonaco il "cappotto" è obbligatorio!
Gian :
Ok. Quindi se vado a spicconare tutto l'intonaco al 100% posso rientrare con il bonus facciate al 90%?
archspf :
Così come posta, la domanda denota ancora confusione: invito a rileggersi la guida dell'agenzia.
desnip :
@archspf: scusa, perchè è obbligatorio il cappotto? I requisiti richiesti non possono essere raggiunti con altri tipi di intervento?
archspf :
@desnip si infatti l'ho messo tra virgolette ;-)
ponteggiroma :
si, altro intervento, ma de che? Avete letto i requisiti minimi che dovrebbero entrare in vigore a breve?
Mars :
Superando il 10% sup facciata, sei obbligato a cappottare. Il cappotto godrà del 65. Tutto il resto al 90 (finiture ed ornamenti tipo pietre marmi).
Il 110 necessita di altri requisiti e soprattutto di altra impostazione dell' intervento.
archspf :
@ponteggiroma esatto.
Peraltro sono quelli del superbonus110 (es. U pareti = 0,26 W/mqk)
desnip :
@Mars, scusa ma se puoi accedere al bonus facciate, fai entrare tutto nel 90%, anche il cappotto! Anche perchè questo bonus non ha limite di spesa.

P.S.: io non so cosa succederà tra qualche anno con tutti questi edifici "cappottati". Soprattutto se non realizzato a regola d'arte, il cappotto non sempre porta benefici...
Gian :
Perdonatemi ma la circolare 2/E dell'Agenzia delle entrate recita cosi al comme 2:" interventi sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista
termico o che interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie
disperdente lorda complessiva dell'edificio".
Secondo me se faccio oltre il 10% l'intonaco sulle superfici opache posso usufruire del bonus facciate 90% e quindi non si dice di dover fare il cappotto termico. Che ne pensate? Grazie a tutti.
archspf :
@Gian
Ll'obbligo deriva dalla norma vigente in termini di Efficientamento e Contenimento Energetico (D.Lgs 192/2005 e s.m.i.) non dalle corcolari dell'AdE!
Ann_Architect :
Attenzione, la circolare specifica dei requisiti al comma 2.1

Cito testualmente:

"Ai fini del “bonus facciate”, pertanto, gli interventi che non siano di sola
pulitura o tinteggiatura esterna, ma siano anche influenti dal punto di vista
termico o che interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie
disperdente lorda complessiva dell'edificio, devono soddisfare:
- i requisiti indicati nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 26
giugno 2015 (decreto “requisiti minimi”) che definisce le modalità di
applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche
degli edifici, ivi incluso l'utilizzo delle fonti rinnovabili, nonché le
prescrizioni e i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli
edifici e delle unità immobiliari;
- i valori limite della trasmittanza termica delle strutture componenti
l'involucro edilizio."

Mars :
Attenzione, il bonus facciate è vincolato alla facciata visibile da pubblica via, pertanto non è detto che superi il 25% della superficie opaca disperdente complessiva dell'edificio e che possa garantire il salto di due classi (cfr 110).
Ciò per dire che il cappotto, se superi il 10% della superficie di facciata; lo installi. O meglio, devi innescare anche quei lavori che possono generare un miglioramento energetico dell'involucro interessato. In questa operazione godrai del 65% rispettando i parametri di cui al decreto MISE 26 giugno 2015 (decreto “requisiti minimi”). Non credo proprio che rientri o sia trainato dalle spese ricadenti nel 90%. Eventualmente gradirei essere corretto puntualmente con tanto di riferimenti normativi o circolari ADE/ENEA.
archspf :
@Mars invece lo è appieno. Vedere la guida Ade a pagg. 7-8, che riporto in estrema sintesi:

«[...]Tra le opere agevolabili rientrano, a titolo esemplificativo:
- il consolidamento, il ripristino, il miglioramento delle caratteristiche termiche anche in assenza dell’impianto di riscaldamento [...]»

«[...] Gli interventi di efficienza energetica
I lavori di rifacimento della facciata, non di sola pulitura o tinteggiatura esterna, che influiscono anche dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, devono soddisfare specifici requisiti per essere ammessi al bonus:
- i “requisiti minimi” previsti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 26 giugno 2015
- i valori limite di trasmittanza termica stabiliti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008 (tabella 2 dell’allegato B), aggiornato dal decreto ministeriale del 26 gennaio 2010.[...]»
Mars :
Ok quindi i lavori di efficientamento innescati dalla facciata vanno al 90 ma solo se rispettano requisiti MISE 2008 o MISE 2015? Perché rimandi a due decreti e non a uno solamente? Differenza sostanziale quale è? Grazie per la precedente risposta!
desnip :
Mars hai fatto un pasticcio tra norme: cosa c'entra il 25% dell'involucro e il salto di classi con il bonus facciate?
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