BRB : [post n° 438480]

cappotto : paesaggistica semplificata ?

Buongiorno, ho un dubbio interpretativo... (strano!!)
Nei contesti dove è presente il vincolo paesaggistico, come funziona se l'intervento del cappotto non comporta "alterazione dell'aspetto esteriore dell'edificio" ... si può procedere senza autorizzazione paesaggistica (ai sensi dell'art. A2 dell'allegato B del DPR 31/2017) ? Oppure ...  è soggetto ad autorizzazione paesaggistica semplificata (ai sensi dell'art. B3 dell'allegato B del DPR 31/2017) in quanto il cappotto può essere considerato come elemento "emergente la sagoma" ? 
Preciso che il fabbricato non ha nessun pregio storico, né architettonico. Fabbricato degli anni 70 circa, intonacato. Grazie a chi vorrà condividere il proprio sapere ; )
gioma :
L'argomento è molto dibattuto e conviene fare riferimento alle interpretazioni locali.
Da quello che ho capito, il cappotto non può essere considerato un intervento che costituisce variazione di sagoma, per cui sarebbe necessario il N.O. paesaggistico (procedura semplificata) solo nel caso l'opera comportasse una variazione dei materiali di finitura e/o di rivestimento preesistenti.
archspf :
Stessa interpretazione di @gioma: stante il fatto che non variando materiali/finiture (es. riproponendo stessa grana e colore del precedente intonaco), il cappotto si configura al più come un Risanamento Conservativo Leggero, realizzabile in CILA in quanto non influente sulla sagoma e volume.
Dal punto di vista paesaggistico, a patto che l'edificio non sia ovviamente vincolato o sottoposto a tutela (es. carta della qualità a Roma), non alterando l'aspetto esteriore si dovrebbe essere fuori dal contesto per la richiesta di N.O. paesaggistico.
arch_mb :
Secondo me escluso, vedi discussione con Vale in cui hai scritto anche tu ([post n° 437092] ), ma senti il soggetto che rilascia l'autorizzazione paesaggistica
BRB :
... si, arch_mb avevo scritto anche io in quel post.
Volevo capire se c'era stato qualcuno che era andato più affondo.

Capisco invece che siamo sempre nel limbo interpretativo e quindi occorre dipanare la matassa direttamente all'ufficio tecnico del comune.
ps. certo è che trattandosi di un superbonus ... non so quanto l'interpretazione "a voce" del tecnico comunale possa essere una "garanzia".
Forse per una maggiore tutela occorre farla comunque questa semplificata .... e avere effettivamente l'autorizzazione scritta dalla soprintendenza in modo da non avere problemi in caso di controlli futuri dell'AdE... Che ne pensate ?
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