Arch1! : [post n° 439527]

Intervento di demolizione opera abusiva oggetto di condono edilizio

Buongiorno colleghi ho un parere da chiedere, mi è stato chiesto di presentare una SCIA per la realizzazione di un muro di recinzione ex novo su di un terreno, sul detto terreno è già presente un muro di recinzione abusivo ma oggetto di richiesta di condono non ancora evasa. L'intervento prevede oltre alla realizzazione della porzione nuova, la demolizione di una parte del muro esistente, essendo quest'ultimo oggetto di condono, c'è qualche impedimento al suddetto intervento?
A parer mio credo che l'intervento sia legittimo, in quanto non apporto modifiche all'opera abusiva ma vado bensì a demolirla.
Mi interesserebbe comunque avere un altro parere.
Grazie
gioma :
A condizione che la demolizione in questione sia indicata nella SCIA in oggetto.
archspf :
In realtà rispetto alle sentenze in proposito ad interventi su edifici oggetto di domanda di condono pendente (ancorché abusivi), non è possibile fare nulla che non sia M.O., poiché questo, in estrema sintesi, altererebbe lo stato dei luoghi impedendo di distinguere compiutamente l'opera abusiva da quella legittima.

Di seguito alcune massime:
1. Qualsiasi intervento effettuato su una costruzione realizzata abusivamente, ancorché l’abuso non sia stato represso, costituisce ripresa dell’attività criminosa originaria, integrante un nuovo reato edilizio; ne consegue che, allorché l’opera abusiva perisca in tutto o in parte o necessiti di attività manutentive, il proprietario non acquista il diritto di ricostruirla o di ristrutturarla o manutenerla senza titolo abilitativo, giacché anche gli interventi di manutenzione ordinaria presuppongono che l’edificio sul quale si interviene sia stato costruito legittimamente (Sez. 3, n. 38495 del 19/05/2016 – dep. 16/09/2016, Waly, Rv. 26758201; vedi anche Sez. 3, n. 40843 del 11/10/2005 – dep. 10/11/2005, Daniele, Rv. 23236401).
2. Costituisce un principio pacifico in giurisprudenza che non possano svolgersi opere di ristrutturazione o di manutenzione straordinaria su un manufatto abusivo e mai oggetto di sanatoria edilizia e che tale ulteriore attività costruttiva non possa spiegare alcun effetto preclusivo sulla potestà di reprimere l'opera abusiva nella sua interezza (CdS, V 29.10.1991 n. 1279). Ne consegue che non può invocare il regime sanzionatorio più favorevole previsto per il recupero del patrimonio edilizio esistente legittimamente realizzato, colui che ha svolto opere edilizie su immobili abusivi, le quali assumono la stessa qualificazione giuridica dell’immobile abusivamente realizzato. In caso contrario, infatti, l’abuso minore successivo in sostanza giustificherebbe l’applicazione di una sanzione minore, addirittura non demolitoria, estinguendo la potestà sanzionatoria nei confronti dell’abuso maggiore precedente (TAR Lombardia, Mi, 7206/2010).
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