Fabio_F : [post n° 441985]

Legittimità e asseverazioni stato legittimo SUPERBONUS 110%

Buongiorno a tutti,
avrei bisogno di aiuto riguardo una discussione uscita nel mio studio in questi giorni.
Abbiamo da poco visionato il progetto costruttivo di un condominio e relativa variante con cui veniva aggiunto il piano cantine. Dal confronto con lo stato di fatto risultano esserci alcune difformità, quasi tutte riscontrate proprio nel piano cantine aggiunto dopo la costruzione dell'edificio.

Da progetto abbiamo previsto la cappottatura dell'intero edificio, escludendo però il piano cantine. Ora il dubbio che ci è sorto è questo: a livello teorico noi dovremmo sanare le difformità per poter asseverare la legittimità dell'edificio e poter quindi accedere al superbonus. Nella legge 126/2020, con cui viene convertito il dl 34/2020, viene aggiunto all'art. 119 del suddetto decreto il seguente comma:

"13 -ter . Al fine di semplificare la presentazione dei titoli abitativi relativi agli interventi sulle parti
comuni che beneficiano degli incentivi disciplinati dal presente articolo, le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari, di cui all’articolo 9 -bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e i relativi accertamenti dello sportello unico per l’edilizia sono riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi "

Dalle ultime parole di questo comma ne consegue che bisogna asseverare la legittimità solo delle parti comuni interessate dall'intervento relativo al superbonus (e quindi nel nostro caso evitarsi la sanatoria) o comunque bisogna considerare tutto l'edificio e stiamo interpretando male noi la situazione?

Grazie in anticipo a chi risponderà, sperando di essere stato abbastanza chiaro nell'esprimere il mio dubbio.
jrk87 :
La difformità presente è stata fatta abusivamente ?
L'asseverazione va fatta su tutto quello che è stato autorizzato dal comune allo stato di progetto.
Se il piano cantine fa parte dello stabile, questo rientra nel calcolo delle trasmittanze e ponti termici, quindi vi converrebbe includerlo. Aspetto comunque altri pareri.
oikos :
"sono riferiti alle parti comuni degli edifici interessati" NON "sono riferiti alle parti comuni interessate". Va da se che va asseverata la conformità urbanistica delle parti comuni, indipendentemente dal fatto che siano interessate direttamente dall'intervento ma che appartengono all'edificio interessato dall'intervento.

Un esempio può essere quello del vano scale che, come spazio non riscaldato, non è interessato dal cappotto ma se di forma diversa da quanto depositato occorre sanare.
archspf :
concordo con @oikos. La semplificazione o la "deroga" si ferma al concetto di parti comuni dell'edificio (la "facciata" ad esempio è una parte comune e non è distinguibile in porzioni se non a livello astratto di prospetto) e non di porzione di intervento (che anche urbanisticamente parlando non avrebbe senso).
Fabio_F :
Scusate il ritardo nella risposta. Eravamo giunti alla stessa conclusione anche noi ma avevamo questo tarlo e abbiamo chiesto per avere anche altre opinioni in merito. grazie a tutti per l'aiuto!
A presto!
arch. saverio spampanato :
Buonasera a tutti cari Architetti.

Approfitto per sottoporre gentilmente alla Vs attenzione una questione parallela che probabilmente avrà già interessato molti, e su cui sto riscontrando le osservazioni più disparate nel dialogo con altri colleghi.

Qualora si intervenisse su un edificio unifamiliare mediante la sostituzione di un generatore di calore (trainante) e un impianto fv (trainato) in ambito di "edilizia libera" - ove consentita - per la quale non verrebbe richiesta alcuna asseverazione di conformità urbanistico/edilizia, a Vs avviso quest'ultima andrebbe in ogni caso redatta ai fini del SuperEcoBonus110? O ritenete che in ogni il Professionista sarebbe comunque ritenuto responsabile in solido con il Committente per la presenza di eventuali abusi riscontrati in fase di ispezione di accertamento, anche se non tenuto ad asseverarne la conformità per la tipologia di intervento proposto?

Ricordo che in tal caso la Legge di Conversione n. 126/2020, con cui viene convertito il DL Rilancio n. 34/2020, aggiunge all'art. 119 comma 13-ter che gli accertamenti sono relativi alle parti comuni per gli edifici plurifamiliari, e non menzionando affatto gli unifamiliari, per i quali non è chiaro ad oggi se e come saranno ispezionati in fase di controllo.

Altra strada personalmente valutata sarebbe quella di presentare almeno una CILA allegando l'asseverazione di conformità, per essere più cautelativo, tuttavia sono ancora combattuto su tale alternativa.

In attesa di quanti vorranno condividere la propria opinione a riguardo, ringrazio anticipamente tutti per l'attenzione.

Un saluto
archspf :
@arch. saverio spampanato
La seconda strada poco si concilia con la contraddittorietà di presentare un titolo quando questi non viene richiesto: ai fini della legittimità non fà testo solo una pratica da depositare, ma anche eventualmente una "relazione", come avviene, ad esempio da qualche anno e anche se raramente, per gli atti di compravendita/donazioni.
Ritengo si potrebbe persino ricorrere all'autocertificazione, quando questa non è redatta dal tecnico, diversamente vale l'attestazione di quest'ultimo.
arch. saverio spampanato :
Grazie mille per il celere riscontro @archspf.

Concordo anche per quanto concerne quanto previsto in materia di detrazioni fiscali per le opere in questione (pompa di calore <=12 kW e impianto fv in regime di Scambio sul posto), ai sensi della Circolare n. 13/e del 2019 (Attività edilizia libera pg. 272 -273). in riferimento all’All. DM M.I.T. 02/03/2018 è richiesto in tali casi una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, in cui sia indicata la data di inizio lavori e inseriti i riferimenti degli interventi eseguiti senza titolo abilitativo. Tra l'altro ai fini del Superbonus le asseverazioni richieste sono ai fini della conformità tecnica DM 06/08/2010 e 26/06/2015 nonché sulla congruità delle spese sostenute.

Proiettando nella situazione più nefasta, in cui il Committente (e Responsabile dei Lavori) abbia un abuso per il quale io non fossi tenuto a verificarne prima l'esistenza, e riceva poi un'ispezione che lo rilevi come tale e con tanto di lettera verde per il cliente, direi in teoria che il Committente non abbia potenzialmente titolo a riversare la colpa sul Tecnico...
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