Zelda : [post n° 443032]
differenze tra Pdc e SCIA art. 23
Buongiorno, mi potete riassumere le differenze tra Pdc e SCIA alternativa a Pdc? Mi trovo in un caso in cui sono possibili entrambe le procedure...
La differenza, in soldoni, sta solo nel fatto che la responsabilità, in caso di Scia Alternativa, è del tecnico asseverante, in quanto questi si "sostituisce" al provvedimento dell'amministrazione. Va comunque ricordato che in caso di applicazione dell'art. 23 debbono comunque decorrere 30 giorni prima dell'inizio lavori: all'infuori comunque dei casi in cui sia necessario acquisire altri atti di assenso, ed a differenza della "sorella maggiore" la Scia "ordinaria" art. 22, permette di eseguire i lavori il giorno del protocollo, fatta salva la possibilità dell'amministrazione di inibire o annullare entro 30 giorni dallo stesso, ed in mancanza di diniego si consolida il principio del silenzio-assenso.
Quindi potendo scegliere entrambi i procedimenti, e comportando entrambi attesa di 30gg dal protocollo, converrebbe il pdc, in quanto implica minore responsabilità?
In realtà il pdc ha un tempo di "norma" almeno di 90gg [post n° 442933] . Quanto al concetto, per quel che vale la mia opinione personale: si, poiché se non ci sono implicazioni di tempo, trovo più "tutelante" presentare un pdc in quanto, pur permanendo le responsabilità implicite (penali, civili e amministrative previste in caso di interventi realizzati in difformità dal permesso di costruire), non vi sarebbe l'ulteriore aggravante di dover anche "autorizzare" un titolo .