ARossi : [post n° 444928]
Art. 36 in scia municipi Roma
Salve, perché a Roma i municipi fanno presentare l'art. 36 in Scia alt. in sanatoria? Mi sono confrontato con diversi tecnici e tutti mi hanno confermato che seguono questa procedura. Mi rivolgo quindi ai tecnici qui presenti, voi come procedete?
Purtroppo non ho esperienza così specifica a riguardo, pertanto posso solo dare una considerazione del tutto personale.
Preso atto che a Roma sia possibile tale "strumento" e che, immagino, questi sia "disponibile" per tutti casi in cui, analogamente, sarebbe consentito il ricorso alla SCIA Alternativa (per quanto non esista a livello nazionale, come sappiamo, in sanatoria) nei casi ordinari, ritengo che i tecnici incaricati si vadano a complicare la vita da soli (in termini di responsabilità, stante il fatto che è una opzione e non un obbligo) considerando quanto segue:
- tenuto conto del fatto che sempre di art. 36 parliamo (e quindi interventi di cui all'art. 15 della L.R. 15/2008), si sarebbe soggetti alla medesima oblazione prevista dalla legge regionale: art. 22 comma 2 lett. a) -> 3 volte il contributo di costruzione + una volta il medesimo contributo;
- il tempo dell'istruttoria rimarrebbe di 60 giorni (art. 22 comma 4 L.R. Lazio 15/2008);
- in caso di mancato provvedimento espresso l'istanza si ritiene rifiutata trascorso inutilmente il termine (silenzio-diniego; idem come sopra);
Alla luce di questo non trovo vantaggi. Rimaniamo in attesa di indicazioni dai colleghi più esperti.
Preso atto che a Roma sia possibile tale "strumento" e che, immagino, questi sia "disponibile" per tutti casi in cui, analogamente, sarebbe consentito il ricorso alla SCIA Alternativa (per quanto non esista a livello nazionale, come sappiamo, in sanatoria) nei casi ordinari, ritengo che i tecnici incaricati si vadano a complicare la vita da soli (in termini di responsabilità, stante il fatto che è una opzione e non un obbligo) considerando quanto segue:
- tenuto conto del fatto che sempre di art. 36 parliamo (e quindi interventi di cui all'art. 15 della L.R. 15/2008), si sarebbe soggetti alla medesima oblazione prevista dalla legge regionale: art. 22 comma 2 lett. a) -> 3 volte il contributo di costruzione + una volta il medesimo contributo;
- il tempo dell'istruttoria rimarrebbe di 60 giorni (art. 22 comma 4 L.R. Lazio 15/2008);
- in caso di mancato provvedimento espresso l'istanza si ritiene rifiutata trascorso inutilmente il termine (silenzio-diniego; idem come sopra);
Alla luce di questo non trovo vantaggi. Rimaniamo in attesa di indicazioni dai colleghi più esperti.