archspf : [post n° 447759]

Punto A.2 Paesaggistica - Aperture Esterne

Gentili colleghi, vorrei una vostra interpretazione (ovvero un esempio pratico) su quanto indicato al punto A.2 della tabella A allegata al DPR 31/2017, in particolare riguardo le modifiche dei prospetti che interessano le forometrie:

"Alle medesime condizioni non è altresì soggetta
ad autorizzazione la realizzazione o la modifica di aperture
esterne o di finestre a tetto, purché tali interventi non
interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136[...]"

Mi pare di intendere inequivocabilmente che gli immobili individuati (Vincoli dichiarativi) ai sensi dell'art. 136 lettere a) b) e c) quest'ultima limitatamente agli immobili con valore storico-architettonico-testimoniale, non siano mai ricompresi nella semplificazione o esonero: volevo inoltre capire se il passaggio "aperture esterne" sarebbe da intendersi riferito alle sole "finestre a tetto" o in senso assoluto (la "o" di congiunzione mi fa venire il dubbio).

Mi riferisco in particolare ai casi di sanatoria.

Grazie a tutti
arch_mb :
Ciao archspf, non mi sono mai posta il dubbio che le "aperture esterne" fossero le aperture su un qualsiasi prospetto, e che il "finestre a tetto" derivasse dalla necessità di specificare "sì, tutti i prospetti, incluso il tetto".
Sull'interpretazione dell'esclusione sono d'accordo.
Sulla questione sanatoria invece starei attenta: da noi (nel "noi" includo anche la Soprintendenza) c'è grande incertezza sul fatto che le opere dell'allegato A, se realizzate prima dell'entrata in vigore del decreto, non abbiano bisogno di ottenere la compatibilità paesaggistica (principio di doppia conformità). Se si leggono bene i punti, infatti, si vede che l'unico a fare riferimento a opere "realizzate" è l'A.31, quello del 2%. Noi su richiesta della Sopr stiamo preparando un quesito che gireranno all'ufficio legislativo.
archspf :
Grazie del contributo. Lo domando perché sono in possesso di una pratica dove il tecnico ha dichiarato la presenza del vincolo ma la non necessità di richiedere la compatibilità paesaggistica ai sensi del citato A.2: il dubbio permane in quanto dalla conferma che in presenza di vincolo art. 136 del codice, la deroga non sussiste (per modifiche di prospetto), ma in questo caso parliamo di abuso anteriore all'entrata in vigore del vincolo stesso.
arch_mb :
Se sei certo che la tutela sia riconducibile a quelle specifiche lettere dell'art. 136, la modifica prospettica non è esclusa dalla necessità di ottenimento dell'autorizzazione. Dove lavoro siamo in presenza di diversi casi del genere: abbiamo una estesa tutela ai sensi delle lettere c) e d), e tutti i manufatti cui lo strumento urbanistico attribuisce grado di protezione vanno in paesaggistica.
Per quanto riguarda la compatibilità, se l'abuso è stato commesso prima dell'apposizione della tutela il problema non si pone: si tratta di una compatibilità condita con alcuni aspetti procedimentali mutuati dall'art. 146. Vedi sul punto le circolari ufficio legislativo mibac, in particoloare il parere 27 aprile 2016 reso alla regione Emilia-Romagna - lo trovi in rete
Azzumel :
Ciao archspf, hai sciolto il dubbio se con le "aperture esterne" si intende apertura/modifica di finestre sui prospetti, o solo sul tetto?
Inoltre non ho ben inteso ma prima della Bosetti e Gatti, quindi prima del 2004 se sono state apportate modifiche delle forometrie sui prospetti senza autorizzazione paesaggistica, sono da ritenersi lecite? quindi non necessitano della compatibilità paesaggistica?

grazie
archspf :
@Azzumel, il riferimento è sia alle finestre a tetto che quelle di facciata.
Nel mio caso la deroga era riferita ad immobile ricadente in vincolo c,d dell'art. 136, su immobile non di interesse storico-testimoniale: ho dovuto fare alcune indagini per individuare la fattispecie.

Nel merito invece di abusi anteriori all'apposizione del vincolo, vale parimenti quando indicato da @arch_mb: proprio il fatto di essere precedente permetterebbe di ottenere il parere di compatibilità (comma 5 art 167), che serve in ogni caso, per via della doppia conformità (nel merito: la valutazione paesaggistica all'atto della domanda di sanatoria).
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