Alex : [post n° 448429]

Super SISMABONUS 110

Salve.
Fabbricato costituito da 2 unità residenziali al piano primo e piano secondo con accesso dal vano scala cui si accede dalla strada principale al piano terra. le due unità sono di 2 diversi proprietari pertanto pensavo alla costituzione del condominio minimo per ovviare al problema dell'accesso autonomo. (c'è un termine prima della presentazione della pratica per costituire il condominio minimo?- si può in qualche modo evitare?)
Al piano terra sono presenti 2 unità deposito di proprietà della ditta che possiede l'appartamento al piano primo. I due depositi hanno accesso autonomo. secondo la risposta n° 397/2021
dell'Agenzia delle entrate anche le due unità deposito rientrano nel super sismabonus con solo interventi trainati.
Per la redazione del computo, dovrei fare il calcolo dei millesimali per tutte e quattro le unità e rientrare quindi con le percentuali per il limite di spesa? O le due unità deposito che hanno accesso indipendente su strada sono escluse dai millesimali?
E ancora, posso ovviare al problema della suddivisione dei millesimali e tenere semplicemente il tetto massino di 96.000 euro a unità? (per intenderci tot. computo / 4) grazie mille
Alex :
Scusate correggo: le due unità deposito rientrano nel super sismabonus con solo interventi trainanti.
archspf :
Preso atto che il condominio minimo è "costituito" di fatto (si veda comunione forzosa di parti comuni - concetto civilistico di condominio) e che nessun adempimento è richiesto, fatto salvo che uno dei "condomini" sarà l'intestatario responsabile sia della propria quota privata (interventi trainati) che di tutte le quote comuni (interventi trainanti), si procederà come «condominio minimo» applicando il moltiplicatore di spesa dato dal numero delle unità costituenti il fabbricato (abitazioni e pertinenze): 96000x4.

Le quote "millesimali" o altra ripartizione oggettiva della spesa concordata tra i proprietari (per esempio principio di superficie), serve ad imputare poi a ciascuno la propria detrazione.

Tenuto poi conto che il Computo dovrà essere suddiviso per tipologia di intervento, ed anche e soprattutto distinto tra interventi trainanti e trainati (e quindi tra parti comuni e parti private), si ripartiranno proporzionalmente le spese in base al criterio sopra evidenziato: se per la determinazione del limite di spesa massima ammissibile, si considerano indistintamente tutte le 4 unità, non è possibile ripartire le quote semplicemente ridividendo per 4, considerando anche che, perlomeno per la parte ecobonus, le pertinenze (non riscaldate) non sono oggetto di agevolazione, ma concorrono solo alla formazione del massimale.
Alex :
Intanto GRAZIE per i chiarimenti. In realtà si procederà con soli interventi di consolidamento strutturale a partire dalle fondazioni, poi murature portanti e per finire copertura (i solai sono stati già consolidati in passato e non necessitano di ulteriori interventi).
Quindi ritengo si tratti automaticamente di interventi su parti comuni (la struttura) e solo interventi trainanti (saranno compresi i rifacimenti delle pavimentazioni del piano terra che andranno demoliti per poter effettuare gli interventi in fondazione). Da qui il dubbio se potessi dividere semplicemente il computo per 4.
Poi se si deciderà di far rientrare il fotovoltaico per le 2 unità residenziali questo, se inserito in computo, andrebbe differenziato per le 2 unità come intervento trainato. (E pure qui ho letto una nota di ENEA che specificava il non obbligo ad inserire il fotovoltaico in computo perchè i relativi massimali vengono computati automaticamente in base al numero delle relative unità)
archspf :
La regola della ripartizione è sempre quella delle "quote spettanti" (millesimali, di superficie ecc., o esclusive in caso di trainati).
Il fotovoltaico confermo che non necessiti di computo metrico (anche perché detto tra noi, supera spesso abbondantemente la spesa corrente).
Ale :
Infatti. Grazie mille
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