Mcp : [post n° 450155]

finestra e bovindo traslata

Buonasera a tutti,
avrei bisogno di un consiglio. Riassumo: ho aperto una cila per modifiche interne per u.i. in un condominio anni '40 partendo dallo stato depositato dal professionista che ha fatto la cila in sanatoria ad inizio anno (fatta in funzione della compravendita avvenuta).
Successivamente mi sono accorta di alcune difformità planimetriche riguardanti la posizione di una finestra e l'adiacente bovindo che risultano traslatati in facciata di 30 cm. Queste difformità erano presenti nella cila in sanatoria da cui sono partita. L'elemento bovindo è continuo e verticale per tutti i piani dell'edificio quindi immagino che la difformità riguardi altre u.i..
Voi come vi comportereste per rimediare alla difformità? ps. la committente mi ha accennato che il condominio sta valutando il bonus facciate.
Spero di essere stata chiara, ringrazio tutti anticipatamente per le risposte.
ArchiFish :
Non si parte mai dall'ultimo titolo edilizio. Si parte dal primo, per poi analizzare tutti i seguenti.
A mio avviso, se si vuole stare tranquilli, serve ulteriore sanatoria, sempre che non abbia sbagliato il tecnico che ti ha preceduto e non fosse corretto un eventuale titolo edilizio precedente/originario.

PS
Sarò strano io, ma a leggere "bovindo" mi sanguinano gli occhi.
Mcp :
Grazie ArchiFisch, anche a me la parola bovindo non fa impazzire.
Quindi tu chiuderesti questa Cila così com'è per poi aprirne un'altra in sanatoria dopo aver confrontato il titolo originario?
archspf :
Oltre alla sacrosanta indicazione di @ArchiFish su quale sia il modo di intendere lo stato legittimo (la "somma" di tutti gli interventi e non SOLO l'ultimo titolo), ritengo che le strade siano almeno due (che rappresentano piuttosto una riflessione relativa alle mie esperienze), entrambe condividono il fatto di dover rinunciare all'attuale pratica e di dover presentare una SCIA art. 37 o PDC art. 36 in sanatoria (le difformità di prospetto ancorché declassate a partire dalla Legge 120/2020 sono comunque interventi di Ristrutturazione edilizia, leggera nella quasi totalità dei casi fatto salvo per particolari restrizioni regolamentari locali per cui in zone vincolate si considerano di grado superiore: R.E. Pesante):

1. in teoria si dovrebbe annullare anche la precedente CILA in sanatoria, poiché al pari inefficace. Così facendo la data dell'abuso presunta sarebbe ipoteticamente ascrivibile a posteriori del pregresso stato legittimo (magari coincidente con l'anno di costruzione, ad esempio).
2. qualora non si procedesse all'annullamento del titolo precedente (e dunque senza prove di dimostrarne l'inefficacia) si entrerebbe nella contraddizione che l'intervento non possa ascriversi a data antecedente la Cila in sanatoria e che tale circostanza determini l'eventuale ulteriore aggravante della procedura dell'art 96 DPR 380/2001 concernente opere strutturali in assenza di autorizzazione sismica (immaginando che l'edifico sia in muratura portante): la dead-line in questo senso, almeno per il Lazio, è l'anno 2003.

Attenzione sempre ed in ogni caso al principio di doppia-conformità.
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