archspf : [post n° 450534]

SB110: Limite applicazione concetto "Regola dell'Arte" e Superficie Disperdente

Cari colleghi, nonostante alcuni interventi SB110 in cantiere, non mancano dubbi interpretativi e come da titolo vorrei aprire un dibattito parallelo (nel frattempo ho invitato a fare lo stesso gli altri colleghi e tecnici coinvolti, soprattutto gli specialisti e non mi sono tirato indietro di fronte ad un interpello anche se le risposte magari saranno banali) domandando la condivisione di un modus-operandi, riguardo all'agevolazione di alcuni interventi, e rispetto alle seguenti casistiche:
a) terrazza su locale riscaldato: la stessa si compone di una parte a contatto con gli ambienti riscaldati e un'altra (in prosecuzione/continuità) con zone esterne. Ci si domanda se la porzione che "eccede" l'area lorda della zona riscaldata, possa essere agevolata alle medesime condizioni, prevedendo in questo la "naturale" conclusione dell'intervento (es. concetto di limitazione o riduzione del ponte termico) o se questo possa costituire motivo di contestazione giacché la porzione sconfinate non soggiace su locali riscaldati
b) non dissimile dal precedente, riguardo alle superfici verticali di fabbricati dotati di piani riscaldati e di sottotetti non abitabili: la porzione di superficie esterna che resta dall'estradosso dell'ultimo solaio verso il sottotetto e l'intradosso della copertura (sappiamo al pari quella verso i box non sarebbe agevolata!), può essere "giustificata" considerando che in alternativa bisognerebbe comunque proteggere l'isolante (sporgente) dalle intemperie ed in una condizione di discontinuità della facciata?
c) caso intermedio di una terrazza a "sbalzo": in questa situazione la terrazza non costituisce propriamente superficie disperdente ma ponte termico (soletta-muratura) al pari di un balcone. Ci si domanda se oltre una ragionevole profondità della stessa atta all'inserimento in inviluppo (estradosso ed intradosso) dell'isolante onde mitigare il ponte termico, sia agevolabile il suo completamento considerando anche che in molti casi è impensabile interrompere astrattamente l'intervento senza arrecare pregiudizio alla parte che si intenderebbe mantenere (eccedenza oltre, ad esempio 0,5-1 m utili al ponte termico).
d) nel caso delle coperture disperdenti: la superficie disperdente lorda, fatta salva la quantificazione analitica rispetto all'inclinazione e non alla proiezione in pianta, terminerebbe al lordo delle murature perimetrali. Considerando però che generalmente la copertura ha anche un aggetto/sporto, ci si domanda se, nel completare l'opera possano essere considerate "accessorie" le opere di completamento del perimetro in eccedenza, al pari delle situazioni precedenti.

Capirete che le considerazioni non sono di poco conto ed hanno un risvolto sia pratico che di carattere legale poiché una errata interpretazione determinerebbe la contestabilità dell'asseverazione e la perdita dei benefici.
Ringrazio Tutti anticipatamente per la condivisione.
archspf :
Io una risposta me la sarei forse già data ed è questa: in un limite di ragionevolezza probabilmente si (per esempio andrei quasi sicuro sulle coperture, mentre con più prudenza sulle terrazze ed infine con piena consapevolezza dell'impossibilità per il cappotto), ma sempre tenuto conto che la ratio della norma è di natura prettamente FISCALE.

Per dire che: nessuno lo impedisce (anzi lo si consiglia caldamente) ma potrebbero benissimo non essere interventi agevolati con la maxi aliquota.
Albo :
Concordo con la tua interpretazione, alcuni aggetti riesco ad inserirli se nella modellazione FEM vedo che hanno un minimo di utilità altrimenti lascio stare. Sono sempre stato per una visione particolarmente tutelativa per evitarmi problemi in futuro (anche la linea vita nel caso di isolamento del tetto tendo a farla fare al 50% in mancanza di chiarimenti ufficiali)
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