Salve, sto facendo sanatoria per una villetta degli anni 1980 e una stanza è indicata sia nel progetto che al catasto come camera da letto ma la superficie è solamente 7 mq contro i 9mq obbligatori. Devo indicare ora nella sanatoria e nel catasto stanza ripostiglio o posso lasciare camera essendo stata concessionata negli anni 80?
Grazie
M_arch : [post n° 450922]
Superficie camera letto singola
Siamo di fronte ad un caso di preesistenza al DM 5 Luglio 1975 (il DM che ha un gettato le basi delle attuali norme in termini di salubrità e agibilità degli spazi, tra cui le superfici minime).
Se quella stanza è esclusa dagli interventi che vai a sanare, resta una camera da letto legittima anche a 7 mq.
Se quella stanza è esclusa dagli interventi che vai a sanare, resta una camera da letto legittima anche a 7 mq.
Scusa, ma se la villetta è degli anni 80 come si fa a parlare di preesistenza al DM del 1975?
Sì scusate, non so perchè ma avevo in mente anni 70.
In questo caso il DM era già in vigore, dunque definirla camera è in effetti improprio.
Non la declasserei a ripostiglio ma modificherei la destinazione d'uso in studio (qualora nel tuo regolamento edilizio è concessa la destinazione d'uso studio in 7 mq).
In questo caso il DM era già in vigore, dunque definirla camera è in effetti improprio.
Non la declasserei a ripostiglio ma modificherei la destinazione d'uso in studio (qualora nel tuo regolamento edilizio è concessa la destinazione d'uso studio in 7 mq).
@M_arch: sanatoria (art. 36/37 DPR 380/2001) o Condono edilizio? per quest'ultimo infatti non è "richiesto" il soddisfacimento delle norme igienico-sanitarie (latezze, superficie, rapporti aero-illuminanti).
@NDS_Arch, in molte regioni è consolidato il caso in cui anche lo studio debba possedere gli stessi requisiti della camera e pertanto (in quel caso) a meno di un "intervento" che coinvolga altri ambienti necessariamente, per recuperare la superficie mancante, l'unica possibilità potrebbe ritornare ad essere il ripostiglio (attenzione alla presenza di finestre ed ai regolamenti edilizi locali).
@NDS_Arch, in molte regioni è consolidato il caso in cui anche lo studio debba possedere gli stessi requisiti della camera e pertanto (in quel caso) a meno di un "intervento" che coinvolga altri ambienti necessariamente, per recuperare la superficie mancante, l'unica possibilità potrebbe ritornare ad essere il ripostiglio (attenzione alla presenza di finestre ed ai regolamenti edilizi locali).
Appunto. Curiosità: se non è camera, studio, ecc., ma c'è una finestra e non può essere ripostiglio, cos'è?
È sottinteso che, qualora la stanza in questione non fosse dotata di finestra, la sua destinazione d’uso non è da considerarsi camera, studio o in generale un ambiente con permanenza fissa di persona. Il nostro collega parlava di una situazione in cui una camera non rispettava i requisiti di superficie…penso che ci avrebbe fatto presente che era anche un loculo, no?
Anzi, la mancanza di finestra in una camera (denunciata come tale) gli avrebbe causato più scompiglio che l’assenza del requisito di superficie e credo sarebbe stata la prima cosa che avrebbe scritto.
Ed è sottinteso anche che la fattibilità della destinazione d’uso “studio” va verificata con il regolamento locale…anzi più che sottinteso direi che è un ribadisco, dato che era una premessa che avevo già fatto.
Anzi, la mancanza di finestra in una camera (denunciata come tale) gli avrebbe causato più scompiglio che l’assenza del requisito di superficie e credo sarebbe stata la prima cosa che avrebbe scritto.
Ed è sottinteso anche che la fattibilità della destinazione d’uso “studio” va verificata con il regolamento locale…anzi più che sottinteso direi che è un ribadisco, dato che era una premessa che avevo già fatto.
Si giusto, non ho specificato la finestra perchè è presente e soddisferebbe i 9mq di aero/illuminante quindi il mio problema è solamente la superficie della stanza. Ho sentito il tecnico comunale che segue la pratica e anche un altro di un altro comune per avere 2 pareri ed entrambi mi dicono lasciare la destinazione d'uso accosentita ovvero letto1 ovvero camera.
No, avevo chiesto questa cosa perchè so che alcuni regolamenti non consentono il ripostiglio con finestra (per me un'assurdità...). Mi chiedevo in quel caso, quale può essere la destinazione.
@desnip, uno di questi è quello di Roma.
Non esiste la definizione codificata di "studio" e pertanto la destinazione è assimilata ad altra "camera" (9 o 14 mq). Il ripostiglio può avere finestra solo se la superficie calpestabile è inferiore o uguale a 4 mq (per evitare di creare, appunto stanze da letto inferiore ai requisiti): diversamente e paradossalmente si dovrebbe poter trasformare in servizio igienico che di contro non ha limiti.
Pertanto in questa situazione, se si trovasse nella capitale, ritorno al primo appunto che ho fatto: se si tratta di sanatoria non sarebbe sanabile a meno di modifiche agli altri ambienti, diversamente parlando di condono non vi sarebbe problema.
Non esiste la definizione codificata di "studio" e pertanto la destinazione è assimilata ad altra "camera" (9 o 14 mq). Il ripostiglio può avere finestra solo se la superficie calpestabile è inferiore o uguale a 4 mq (per evitare di creare, appunto stanze da letto inferiore ai requisiti): diversamente e paradossalmente si dovrebbe poter trasformare in servizio igienico che di contro non ha limiti.
Pertanto in questa situazione, se si trovasse nella capitale, ritorno al primo appunto che ho fatto: se si tratta di sanatoria non sarebbe sanabile a meno di modifiche agli altri ambienti, diversamente parlando di condono non vi sarebbe problema.