hew : [post n° 451312]

CILA Bonus facciate durante sanatoria in itinere

Salve a tutti,
ho presentato un istanza di PdC in sanatoria per lievi difformità su prospetti rispetto al progetto approvato col precedente titolo edilizio.

Per il fatto di dover attendere Accertamento di Compatibilità paesaggistica (sono in Puglia) temo di non riuscire a fare in tempo per ottenere sanatoria e usufruire di Bonus facciate che dovrebbe scomparire per il 2022.

Sapreste dirmi se in teoria trattandosi il bonus facciate di manutenzione ordinaria , (si intende solo pulire cornici e pitturare facciate) posso presentare CILA senza che si sia stato approvato PdC in sanatoria?

I tecnici del comune mi hanno dato pareri contrastanti ahimè!
archspf :
Per quanto dovrebbe esser chiara quale sia la ragione, anche ai fini e degli effetti dell'art 49 DPR 380/2001, è del tutto consolidato da numerose sentenze Tar e Cassazione, soprattutto aldilà dell'applicazione dei bonus, che sia interdetto qualunque intervento su immobili privi di regolarità urbanistica ed in ogni caso con procedimenti di sanatoria non definiti.
hew :
Come temevo! Grazie per l'interessamento... Per cui pur trattandosi di manutenzione ordinaria per la quale non è necessaria alcuna comunicazione il beneficio fiscale decadrebbe. Ma anche se la sanatoria venisse approvata durante i lavori per i quali si usufruisce di agevolazione?

In ambito Superbonus110 , secondo risposta a specifico quesito, è necessario che l’immobile non sia abusivo. "Possono, eventualmente, godere di tale detrazione anche gli immobili per i quali sia in corso la pratica di definizione, in sanatoria, fatta salva la restituzione delle detrazioni di cui si è usufruito, in caso di conclusione con esito negativo della pratica stessa”

Mi domando se anche per "Bonus facciate" valga tale considerazione
desnip :
No, quelle sono norme definite ad hoc unicamente per il superbonus.
hew :
Credo non sia cosi . Probabilmente la risposta a quel quesito si rifà all' art. 50 del DPR 380/2001 che al comma 4 recita:

"4. Il rilascio del permesso in sanatoria, per le opere o le parti
di opere abusivamente realizzate, produce automaticamente, qualora
ricorrano tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni
agevolative, la cessazione degli effetti dei provvedimenti di revoca
o di decadenza previsti dall'articolo 49. "

Spero di sentire altri pareri a riguardo
desnip :
Credo che l'articolo si riferisca a immbili con abusi già sanati e non con abusi in corso, da sanare, ecc.
archspf :
@desnip: confermo che la circostanza riguardi interventi in difformità realizzati contestualmente alle opere oggetto di agevolazione e non ad abusi preesistenti. Diversamente mancherebbe il requisito fondamentale sia di accesso che soprattutto di possibilità di intervento: la regolarità dell'immobile.
hew :
Vi ringrazio per il vostro contributo... Cercando di aggirare il problema vorrei a questo punto focalizzare attenzione su altro quesito in merito all’art 49:
“gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali […]

Anche qui ci si riferisce a interventi in difformità realizzati contestualmente alle opere oggetto di agevolazione e non ad abusi preesistenti? Perchè continuando a leggere...:

“Il contrasto deve riguardare violazioni di altezza,
distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola
unita' immobiliare il due per cento delle misure prescritte, ovvero
il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati
nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati di esecuzione”

Interpreterei che si fa riferimento a abusi preesistenti.
Se così fosse, nel mio caso specifico che è relativo ad abusi preesistenti che non riguardano violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta o il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti potrei considerarmi escluso dai provvedimenti di revoca o decadenza agevolazione fiscale previsti da art. 49?
archspf :
La cosa è molto semplice: interventi su edifici difformi o con abusi è considerata reiterazione del reato. A te l'ardua sentenza.
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