DAVIDE : [post n° 453536]
BONUS FACCIATE PAGAMENTO 10% NEL 2021, LAVORI NEL 2022
Buongiorno, abito in una casa bifamigliare, vista l'interrogazione alla risposta in Commissione n.5-06751 Ministero dell'economia e delle finanza e la risposta della Direzione Regionale Liguria che prevedeva in sostanza la possibilità di chi volesse usufruire del bonus facciate mediante lo sconto in fattura, di pagare il 10% nell'anno 2021 e di poter effettuare i lavori nell'anno 2022, abbiamo incaricato un professionista e reperito una ditta a tale scopo per usufruire dello sconto in fattura! Successivamente è stata preparata la pratica da presentare in Comune, che però NON é STATA ancora PRESENTATA a causa dell'incertezza dovuta agli effetti del Decreto Antifrodi uscito in questi gg. Quello che ci chiediamo, visto che un bonus al 90% e molto diverso da uno al 60%, è se è ancora possibile usufruire della possibilità sopra descritta, ovvero pagamento 10% entro 2021 e lavori nel 2022, e in che modo? Inoltre se decidessimo, qualora la possibilità riportata nella domanda precedente non fosse più possibile e per ragioni economiche non fossimo intenzionati ad effettuare i lavori visto salire la spesa dal 10% al 40%, di non effettuare tali lavori, chi pagherebbe il professionista che ha le pratiche pronte in mano, ma non ancora presentate? Quanto sopra è dettato dal fatto che il cambiamento di decisione non è imputabile a responsabilità nostre, ma unicamnete dal fatto che prima dalle competenti autorità ci vengono date delle possibilità, poi ci vengono cambiate le carte in tavola in corso d'opera che ci fanno lievitare i costi dal 10% al 40%!! Si ringrazia anticipatamente per l'eventuale risposta.
Il professionista è pagato dal committente in ogni caso e circostanza sopravvenuta.
Il fatto di non poter scaricare una spesa non è motivo di giustificata inadempienza rispetto al contratto.
Tuttavia è possibile già seguire le indicazioni contenute nel DL 157/2021 ed effettuare gli adempimenti previsti che in sintesi sono:
- computo metrico estimativo redatto da un tecnico abilitato sulla base del prezzario di riferimento ufficiale;
- asseverazioni della congruità della spesa redatto da un tecnico abilitato in possesso di apposita assicurazione professionale, effettuata a fine lavori o per ogni stato di avanzamento lavori e per al meno il 30% di ogni SAL con massimo di due;
- visto di conformità e comunicazione cessione eseguita da un consulente fiscale abilitato ed in possesso di apposita assicurazione professionale;
Queste attività, rispetto a quelle previste nel Superbonus (per effetto della mancata indicazione nel decreto e comunque per il fatto che con il 110 nella stragrande maggioranza delle situazioni la spesa è assorbita dal plafond costituito dai massimali e dall'aliquota maggiorata) sono a carico del contribuente senza possibilità di detraibilità.
Al momento dunque, data l'incertezza della proroga (bozza DL Bilancio al Senato), ogni azione deve avvenire in modo maggiormente consapevole e strategico: per esempio vista la restrizione che vede il primo SAL almeno al 30%, non sarà più sufficiente pagare il solo residuo del 10%, e di contro se per assurdo il Bonus Facciate non venisse rinnovato, contestualmente all'impossibilità di accertare uno stato d'avanzamento del 90% entro fine anno, non si potrebbe agevolare la spesa di differenza.
Il fatto di non poter scaricare una spesa non è motivo di giustificata inadempienza rispetto al contratto.
Tuttavia è possibile già seguire le indicazioni contenute nel DL 157/2021 ed effettuare gli adempimenti previsti che in sintesi sono:
- computo metrico estimativo redatto da un tecnico abilitato sulla base del prezzario di riferimento ufficiale;
- asseverazioni della congruità della spesa redatto da un tecnico abilitato in possesso di apposita assicurazione professionale, effettuata a fine lavori o per ogni stato di avanzamento lavori e per al meno il 30% di ogni SAL con massimo di due;
- visto di conformità e comunicazione cessione eseguita da un consulente fiscale abilitato ed in possesso di apposita assicurazione professionale;
Queste attività, rispetto a quelle previste nel Superbonus (per effetto della mancata indicazione nel decreto e comunque per il fatto che con il 110 nella stragrande maggioranza delle situazioni la spesa è assorbita dal plafond costituito dai massimali e dall'aliquota maggiorata) sono a carico del contribuente senza possibilità di detraibilità.
Al momento dunque, data l'incertezza della proroga (bozza DL Bilancio al Senato), ogni azione deve avvenire in modo maggiormente consapevole e strategico: per esempio vista la restrizione che vede il primo SAL almeno al 30%, non sarà più sufficiente pagare il solo residuo del 10%, e di contro se per assurdo il Bonus Facciate non venisse rinnovato, contestualmente all'impossibilità di accertare uno stato d'avanzamento del 90% entro fine anno, non si potrebbe agevolare la spesa di differenza.