Ri.Co. : [post n° 453760]

I pasticci del DL 157/2021.. una parere...

Buongiorno a tutti,
ho ottenuto l'occupazione suolo pubblico per un condominio qui a Milano richiesta a Maggio 21.. ora appena troviamo i ponteggi si parte, con enorme ritardo. Edificio a cortina Facciata su strada al 90% (opere minime tutte rientranti nella casistica), facciata interna al 50%, con consolidamenti solette balconcini etc.
Sembrava snello, ma ora ad apertura cantiere imminente gli sgravi fiscali e la cessione del credito per chi desidera non sono accessibili in modo semplice:
- Oltre gli extracosti delle asseverazioni, le verifiche di conformità edilizia (che pare servano per tutti i bonus ora) anche facendole e avendo esito positivo in un Comune come Milano, si potrebbero condurre probabilmente fra 6 mesi, considerati i tempi per l'accesso agli atti di fabbrica etc. quando il cantiere è concluso.
E' plausibile una limitazione del genere?
Qualcuno ha un parere sul merito (anche di come poter uscire da questo impaccio importante)
Grazie
archspf :
A prescindere che la legittimità e conformità degli immobili c'è da sempre e anche fosse, per quanto riguarda i bonus, è motivo dirimente per la loro decadenza ai sensi del preesistente art. 49 DPR 380/2001 e della consolidata giurisprudenza, le disposizioni introdotte dal DL 157/2021 sul contrasto delle frodi, è una misura sacrosanta la cui pecca sta probabilmente nell'essere stata emanata "in corso d'opera" e con l'aggravio economico per i committenti.

Capisco che ne paghino lo scotto soprattutto onesti potenziali beneficiari, del resto si sarebbe dovuta introdurre da anni.

Non è che sia o non sia plausibile, la legge è questa e per almeno fino alla conversione ce la teniamo così com'è. Non esistono escamotage.
Ri.Co. :
Premesso che è per me ovvio che l'antifrode poteva e doveva essere inserita da subito e non in corso d'opera come accade, non cercavo certo un "escamotage", ma semmai una soluzione a un problema concreto. Al più un confronto.
Questo detto, però, il Decreto semplificazioni avrebbe anche previsto che gli interventi, fatta esclusione per quelli che prevedono demolizione e ricostruzione, siano considerati manutenzione straordinaria per la quale è sufficiente la presentazione di una CILA e non dovranno prevedere l’asseverazione di conformità edilizia-urbanistica. Inoltre anche la decadenza del del beneficio fiscale prevista dall’ art. 49 del TU 380/2001 avviene solo se si verifica la mancata presentazione della CILA o esecuzioni in difformità dalla stessa e dichiarazioni non rispondenti etc.
Se gli adempimenti superbonus sono estesi a tutte le altre agevolazioni come pare, credo che anche le semplificazioni circa la conformità dovrebbero seguire lo stesso percorso logico.
archspf :
Il DL Antifrodi, a parte un caso isolato riguardo il superbonus (visto conformità anche per la detrazione degli interventi art. 119) si rivolge ai bonus ordinari per i quali non si può usare la CILA-S (introdotta con il DL 77/2021 convertito con L. 108/2021 e valida esclusivamente per il superbonus all'infuori delle DEM/RIC), dove già vigeva dal DL 77/2020 l'art. 9-bis sullo stato legittimo (per quanto fosse prassi consolidata per molti da sempre).
Le deroghe sopra e da te citate, ripeto, si rivolgono unicamente al Superbonus. A parte la discutibilità delle stesse in senso generale, ritengo personalmente che per poterle estendere a tutti gli altri bonus si deve metter mano una volta per tutto al Testo Unico e non andare a tentoni a suo di Decreti Legge. Tuttavia come già mi sono espresso, non credo sia qualcosa di auspicabile.
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