arch.Ivan : [post n° 461409]

Manutenzione straordinaria Sesto San Giovanni

Salve una domanda: una cliente, a cui sto facendo da consulente, a Sesto San Giovanni dovrà portare in detrazione il rifacimento di un bagno. Questo è considerato da DPR 380/2001 manutenzione straordinaria e dove sto io è obbligatorio presentare una CILA al Comune. Che voi sappiate (e vorrei mettere di mezzo anche Milano come Comune) è possibile che non venga richiesta alcuna CILA in questi comuni in quanto inseriti nel glossario dell'edilizia libera? Premetto: nel bagno si dovranno rifare i massetti, gli impianti, collettore nuovo, pavimentazioni, rivestimenti e sanitari.
Un saluto
Ivan
Archifish :
La CILA non solo non è dovuta, ma nemmeno sarebbe legalmente possibile presentarla.
Per interventi di manutenzione straordinaria ricadenti in edilizia libera, per poter usufruire degli incentivi, basta dichiarazione sostitutiva del titolare della detrazione.
arch.Ivan :
Grazie per la risposta. Vorrei farti però una domanda: io ricordavo fosse manutenzione straordinaria soggetta a CILA. Al momento della presentazione della pratica tutto ciò che rientrava in manutenzione ordinaria (sostituzione pavimentazioni interne e tinteggiature anche in altre aree della casa) sarebbero state assoggettate nella manutenzione straordinaria (pratica più complessa). Ora che la CILA non si presenta più, in detrazione si possono portare solo gli interventi strettamente legati al bagno o si possono inserire comunque tutti mediante dichiarazione sostitutiva?
Archifish :
Una CILA per un intervento di edilizia libera, è destinata ad essere rigettata (salvo uffici tecnici comunali gestiti da Topo Gigio). Mi pare un punto fermo.
Per la domanda che poni, invece, faccio fatica a immaginare cosa potresti "accorpare" al rifacimento del bagno che preveda un incentivo. Ti riferisci forse il bonus mobili o tutte le altre porte interne della casa o la tinteggiatura delle altre stanze? Direi che in questo caso, in assenza di un titolo edilizio (che si presenta quando serve, non quando fa comodo) gli incentivi per le ulteriori opere di man. ordinaria in edilizia libera te li scordi. Salvo interventi agevolati per la stessa logica del bagno, quindi mediante "autodichiarazione" (finestre ed oscuranti, ad esempio).
Mi correggano colleghi più arguti ed aggiornati, se ho frainteso o se sbaglio qualcosa.
arch.Ivan :
No ma anche io la penso come te. Nel senso che se lo stato permette la detrazione per il rifacimento del bagno senza pratica ma con l'autodichiarazione, va da sè che ciò che passa in detrazione sono le opere strettamente necessarie alla sua riuscita. Prima però l'intervento nel bagno, si portava dietro altre lavorazioni "in edilizia libera" non relative al bagno ma che potevano essere inserite nella stessa CILA del bagno. Ora questo non è più così amen
ArchiMar :
Uhm. Se sono opere di manutenzione "straordinaria" non sarebbero ricadenti in edilizia libera ma in "ordinaria". Poi nello specifico di un locale bagno, la manutenzione ordinaria è quando rifai pavimenti, rivestimenti, sanitari e "ripari" gli impianti esistenti per mantenerli efficienti (semicit. DPR 380 Art 3 comma 1, lettera a). Rifare completamente gli impianti (spostando magari anche la disposizione dei sanitari, quando possibile) diventa straordinaria. Poi concordo che si cerca di farla rientrare sempre nell'ordinaria per praticità (e non pagare la parcella dell'architetto).
Andrea B :
Arch Ivan la normativa è chiara: si tratta di una manutenzione straordinaria di lavori edili ed impiantistici che necessitano di CILA, inoltre se non assolve tutti i lavori la stessa impresa è necessaria la nomina di un CSP/CSE per la sicurezza con notifica preliminare documenti che servono per le detrazioni.

Nel caso di un bagno la manutenzione ordinaria si ha con interventi ordinari (sostituzione sanitari, piastrelle) attività che si possono svolgere senza tecnici ed imprese e che non sono soggetti a detrazioni.
arch.Ivan :
Anche io ho alcuni dubbi a riguardo ma vorrei fare un riepilogo con voi. Questa è la mail inviata in comune:
"Spett.le Ufficio tecnico,
gradirei una informazione. Il rifacimento di un bagno in un appartamento residenziale è considerato manutenzione straordinaria o edilizia libera? Il glossario sull’edilizia libera ha introdotto alcune semplificazioni in merito ma ciò che vorrei sapere è se la demolizione del massetto, rifacimento dell’impianto idrico e il rifacimento del massetto, pavimentazione, finiture e sanitari è da considerarsi una manutenzione straordinaria e necessita di una CILA o se è considerato edilizia libera e non vi è pratica da presentare in comune"

Questa la risposta:
"l'intervento da lei descritto si configura quale "manutenzione ordinaria" ai sensi del punto a) del primo comma dell'art. 3 del DPR 380/2001 e non è soggetto ad alcuna comunicazione presso i nostri uffici ma è un intervento eseguibile in edilizia libera"

Ora, nel glossario dell'edilizia libera si esplicita quanto segue:
"Riparazione, integrazione, efficientamento, rinnovamento, sostituzione e integrazione apparecchi sanitari e impianti di scarico e/o messa a norma".

Nella 380/2001, art. 3 comma b per interventi di MS invece viene definito "per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici".
Questo il mio ragionamento: la realizzazione di un nuovo bagno all'interno di un appartamento (ipotesi) è considerato MS. Rifacimento di un bagno esistente invece è MO
ArchiFish :
Secondo il mio modesto parere avete un bel po' di confusione e di dubbi "illegittimi" visto che la normativa è chiara e consolidata.

@Andrea B.
Il glossario dell'edilizia libera non lascia spazio ad interpretazioni, basta leggerlo e capirlo.
Edilizia libera che, lo sottolineo, non ha nulla che vedere coi concetti di M.O. o M.S., bensì con ciò che richiede o meno un titolo edilizio. Per intenderci: cambiare la caldaia è M.S., ma nessuno credo abbia mai presentato una CILA (eppure tutti si pigliano l'incentivo).

@arch.Ivan
la realizzazione di un nuovo bagno all'interno di un appartamento è M.S. tanto quanto il rifacimento completo di un bagno esistente. Il primo caso potrebbe richiedere un titolo edilizio (ad esempio in caso di cambio d'uso di superfici non residenziali), il secondo, se non si spostano pareti o porte, categoricamente NO (come sottolineato per altro dall'ufficio tecnico comunale).

Detto ciò, mi ritiro, perchè sono concetti basilari, esposti ormai milioni di volte e sui quali, un professionista non dovrebbe avere incertezze
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