G. : [post n° 466048]

Fine lavori dopo rifacimento manto di copertura

Buongiorno, ho presentato una CILA per rimozione copertura in amianto e rifacimento della copertura, senza modifiche di forma o volume, mi accingo ad effettuare la fine lavori e mi trovo ad un punto in cui devo scegliere una di queste opzioni:

Specifiche relative all’agibilità dei locali
1 - Il sottoscritto trasmette, contemporaneamente al presente modello, in una pratica separata, la dichiarazione di agibilità, sottoscritta dal direttore dei lavori o da un altro tecnico abilitato. N.B: la dichiarazione di agibilità deve essere inserita in una nuova pratica sul portale regionale SUAPE
2 - Il sottoscritto si impegna a presentare la dichiarazione di agibilità entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori
3 - L’intervento appena concluso non ha riguardato una nuova costruzione, una ricostruzione o sopraelevazione totale o parziale, e non ha influito sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico dell’edificio e degli impianti in esso installati, oppure ha riguardato un intervento di efficientamento energetico di cui all'art. 119 del D.L. n. 34/2020. Pertanto, poiché il fabbricato era già in possesso dell’agibilità (o non era tenuto ad esserne in possesso in quanto è stato costruito in epoca antecedente la entrata in vigore del R.D. n.1265/1934, e successivamente non sono state eseguite opere che avrebbero imposto l’obbligo di acquisire l’agibilità), non è necessaria la presentazione di una nuova dichiarazione di agibilità
4 - L’intervento appena concluso non ha riguardato un fabbricato e non è quindi soggetto ad agibilità

L'intervento di cui sopra ha interessato la sola sostituzione della copertura e, dell'edificio, realizzato negli anni 70, i proprietari non hanno nulla che riguardi l'agibilità, né hanno la possibilità o l'intenzione di spendere per ottenere le relative certificazioni.
Non posso pertanto scegliere la voce 1 o la 2, rimangono solo la 3 o la 4, ma nella 3, dove si dice "L’intervento appena concluso non ha riguardato una nuova costruzione, una ricostruzione o sopraelevazione totale o parziale, e non ha influito sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico dell’edificio e degli impianti in esso installati", dice anche "Pertanto, poiché il fabbricato era già in possesso dell’agibilità (o non era tenuto ad esserne in possesso in quanto è stato costruito in epoca antecedente la entrata in vigore del R.D. n.1265/1934, e successivamente non sono state eseguite opere che avrebbero imposto l’obbligo di acquisire l’agibilità), non è necessaria la presentazione di una nuova dichiarazione di agibilità"; quindi non mi sembra applicabile.
Rimane solo la voce 4.. tra l'altro il sottotetto non è neppure abitabile, quindi l'intervento non ha riguardato le parti in cui sono presenti gli impianti o sulle quali sarebbero da fare le verifiche relative all'agibilità..
Qualcuno mi sa aiutare a risolvere?
Grazie
archspf :
Mi pare di capire che l'immobile pur necessitandone dall'origine, sia sprovvisto di agibilità.
In questi casi, si può fare una richiesta parziale legata al titolo presentato, ove necessaria dall'intervento effettuato.
desnip :
Guarda che la richiesta di agibilità non dipende dalla "possibilità o intenzione" dei committenti di volerla richiedere, ma da quel che è previsto per legge.
Fosse per i committenti non richiederebbero niente, pur di non spendere un euro in più...
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