margio44 : [post n° 466494]

Tolleranze e conformità urbanistica

Buongiorno,
Chiedo un' aiuto per una questione di applicazione della normativa sulle tolleranze.
L'immobile è nel Veneto e devo fare una SCIA per recupero parziale di un sottotetto in condominio. L'altezza massima del sottotetto rilevata risulta minore rispetto a quella dichiarata sia nella concessione edilizia 2001 sia in una DIA presentata nel 2012 da un tecnico nell'ambito di recupero parziale del piano sottotetto con il Piano Casa.

La tolleranza è di 5,6 cm ma la differenza di quota tra quanto dichiarato nei precedenti atti e quanto da me rilevata è di 8 cm.

Non voglio dichiarare l'altezza maggiore per non creare problemi in futuro per il proprietario in sede di compravendita. Non avrò problemi del rispetto di altezze medie nei vani che andrò a creare presentando la SCIA con le altezze minori nello stato di fatto. Non ho bisogno di quei 8 cm in più in poche parole.

Nel RE il Comune specifica che gli elaborati raffiguranti lo stato di fatto devono riferirsi agli atti amministrativi che attestano la conformità sotto il profilo edilizio e urbanistico. In poche parole lo stato di fatto deve corrispondere allo stato ultimo autorizzato (dove è segnato appunto l'altezza massima maggiore del reale stato di fatto).

Dato che si tratta di un minore dimensionamento dell'edificio (siamo in un condominio dove ci sono altri 3 immobili sotto la stessa copertura mai modificata negli anni) posso rientrare nella tolleranza citata dall'art. 1bis della LR 23/2004 dell'Emilia Romagna? (riporto l'articolo in fondo al messaggio)
E se la risposta è affermativa, faccio una dichiarazione nella relazione tecnica e riporto le altezze dello stato di fatto nei grafici? Oppure si devono lasciare le altezze dichiarate negli atti negli elaborati grafici e solo fare una dichiarazione nella relazione tecnica? Grazie

LR 23/04
Tolleranza
1. Il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro ... delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del due per cento delle misure previste nel titolo abilitativo.
1 bis. Fuori dai casi di cui al comma 1, limitatamente agli immobili non sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, costituiscono inoltre tolleranze esecutive le irregolarità geometriche e dimensionali di modesta entità, la diversa collocazione di impianti e opere interne e le modifiche alle finiture degli edifici, eseguite nel passato durante i lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina dell'attività edilizia di cui all'articolo 9, comma 3, della legge regionale n. 15 del 2013, ... e non pregiudichino l'agibilità dell'immobile. A tali tolleranze possono essere ricondotte, in via esemplificativa e non esaustiva:
a) il minore dimensionamento dell'edificio;
b) la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali;
c) le irregolarità esecutive di muri esterni ed interni e la difforme ubicazione delle aperture interne;
d) la difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria.
e) gli errori progettuali corretti in cantiere e gli errori materiali di rappresentazione progettuale delle opere.
archspf :
Già è controverso che ci si riferisca ad una legge regionale di altra regione.
L'unico riferimento è quello nazionale art. 34-bis e, con conferma dalla giurisprudenza consolidata, occorre tenere presente che tale tolleranza (2%) si riferisce a parametri edilizi della singola unità immobiliare.
La rappresentazione nell'ante Operam di qualunque pratica ed in qualunque regione deve corrispondere allo stato dei luoghi legittimamente conseguenti ai documenti agli atti di cui all'art 9-bis.
All'infuori delle tolleranze ed in presenza di difformità, se sanabili occorre (dapprima) ricorrere a tale presupposto, diversamente qualunque dichiarazione è mendace e perseguibile penalmente.

Non si tratta di "non creare problemi in futuro per il proprietario in sede di compravendita", perché in assenza di stato legittimo (ovvero nelle tolleranze) non è possibile eseguire interventi nè tantomeno presentare una pratica.
margio44 :
Inanzitutto grazie per la risposta. Si, quello che dici è logico. E' probabile che la minore altezza è originata dalla costruzione ed è stata poi riportata dal tecnico nella DIA 12 anni dopo. Oppure deriva dalla posa di pavimenti nuovi (???) Non ho documentazione fotografica storica per provare quest'ultimo ipotesi.
Non vedo come sia possibile sanare l'altezza per rientrare nel 2% (se non voglio demolire tutti i pavimenti!). Sapevo che devo riferirmi alla mia u.i. ma sicuramente non è stata abbassata la copertura solo nella porzione che mi riguarda. La copertura che copre tutto l'edificio è nata così ed è rimasta così.
Dunque, non sarà mai possibile presentare una pratica edilizia per quella u.i. e non sarà mai possibile un futuro trasferimento della proprietà. Ho capito bene? Un bel prolema.
Di nuovo grazie per i tuoi preziosi chiarimenti.
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