desnip : [post n° 469889]

Agibilità in caso di compravendita

Mi è capitato di sentire video di notai o tecnici in cui affermano che per gli edifici costruiti dopo l'entrata in vigore del dpr 380/01, quindi 30 giugno 2003, è obbligatorio allegare l'agibilità agli atti di compravendita...
Eppure, nel dpr 380 non trovo nulla in merito...
Sapete citarmi qualche norma che lo dice?
otto :
La giurisprudenza, già a partire dagli anni ottanta, considera l’agibilità come un requisito essenziale del fabbricato oggetto di compravendita.
La mancanza dell’agibilità non è considerata un semplice vizio dell’immobile (ancorché di tale gravità da rendere la cosa oggetto della vendita inidonea all'uso rispetto al quale era destinata); si tratta invece di aver consegnato una cosa al posto di un'altra, cioè di quella convenuta (la cosiddetta consegna di “aliud pro alio”), che comporta l’inadempimento del venditore, e di conseguenza la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno.
L’agibilità è infatti considerata come “un elemento che caratterizza l'immobile in relazione alla sua intrinseca capacità di assolvere una certa destinazione economico-sociale e quindi di soddisfare i concreti bisogni dell'acquirente” (Cass. civ., 20 dicembre 1985, n. 6542, poi ripresa da numerose altre sentenze successive).
guarda qui: https://www.tonalini.it/casa/casa/agibil.html
desnip :
Otto, questo articolo l'ho letto anche io...
In rete ci sono invece vari video (anche di un notaio) in cui dicono testualmente che per gli edifici costruiti a partire dal 2003 è obbligatorio allegare l'agibilità all'atto. Io invece non lo trovo scritto da nessuna parte.
C'è solo un articolo del c.c. (1477 mi sembra), quindi ben precedente il 2003, in cui si parla genericamente di "documenti" tra cui "potrebbe" esserci anche l'agibilità...
arch_mb :
Io non l'ho mai sentito. Seguo, sono interessata
Archifish :
Non ho mai assistito, in fase di compravendita immobiliare, all'imposizione della presenza di agibilità. Solitamente, ci si "accontenta" della conformità urbanistica e catastale, a tutela della parti (fermo restando che si potrebbe acquistare con la sconsigliabile formula "visto e piaciuto" ritirando anche eventuali abusi, purchè ve ne sia consapevolezza).
Per assurdo, se l'agibilità (oggi abitabilità, avendo fuso, stupidamente i due concetti) fosse un requisito indispensabile per la commerciabilità di un bene immobile, tutti i beni che per varie ragioni ne sono sprovvisti o sono inagibili, non dovrebbero essere vendibili.
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