Chief : [post n° 489339]

Domande su CILA e SCIA per fusione di due negozi comunicanti

Buongiorno a tutti,

È la prima volta che affronto una fusione CILA per due negozi comunicanti (categoria catastale C/1). Il proprietario è lo stesso per entrambi i negozi. L’intervento prevede la creazione di un vano di apertura tra i due locali. L’attività riguarda la vendita al dettaglio: un negozio di alimentari che include un banco per la vendita e il taglio della carne.

Ho alcune domande:

1- Si intende eliminare un bagno, lasciandone uno solo. Tuttavia, il bagno rimanente è piccolo e non accessibile ai disabili. Questo potrebbe rappresentare un problema? In ogni caso, è necessaria la SCIA (Segnalazione Certificata di Agibilità) dopo la variazione catastale?
2- Se invece si decidesse di non modificare il bagno, è comunque necessaria la SCIA (Segnalazione Certificata di Agibilità) dopo la variazione catastale?
Grazie,
Serkan
eli71 :
Per le opere che intendi fare (fusione, apertura vano di collegamento, demolizione o meno del bagno) è necessario presentare un unico titolo edilizio PRIMA di effettuare le opere. L' aggiornamento al catasto lo farai al termine dei lavori, non prima
eli71 :
Per le opere che intendi fare (fusione, apertura vano di collegamento, demolizione o meno del bagno) è necessario presentare un unico titolo edilizio PRIMA di effettuare le opere. L' aggiornamento al catasto lo farai al termine dei lavori, non prima
ArchiFra :
prima assolutamente fai il titolo edilizio, e solo a conclusione dei lavori puoi procedere al catasto: mai il contrario, è un abuso.
inoltre il bagno disabili è obbligatorio solo per le attività con più di 15 dipendenti e per le somministrazioni, assistite e non. quindi, semplificando, finchè lì ci sarà solo la vendita serve il solo bagno per i dipendenti, anche non accessibile ma almeno adattabile, mentre se decide di mettere tavoli e sedute abbinate facendo quindi somministrazione anche NON assistita (che è cosa ben diversa dal consumo sul posto), allora servirà la dotazione di servizi igienici di cui almeno uno accessibile ai disabili e riservato al pubblico, in funzione della metratura di somministrazione.
Archifish :
A fine lavori è necessaria La SCEA (non la SCIA).
Chief :
Grazie mille! Leggendo il Regolamento Edilizio del Comune di Milano, in particolare l’art. 97, si specifica che:
"Qualora l’unità immobiliare venga destinata ad un’attività aperta al pubblico (es. pubblici esercizi, attività di servizio alla persona...), dovrà contestualmente essere dotata di un locale bagno per disabili con le caratteristiche di cui al punto precedente."

Inoltre, l’art. 7 afferma che:
"Tutti gli interventi edilizi (a partire da quelli di manutenzione straordinaria) devono essere progettati e realizzati per migliorare il grado di fruibilità degli edifici esistenti, secondo i criteri di Accessibilità, Visitabilità e Adattabilità, con soluzioni conformi alla normativa in materia di Superamento ed Eliminazione delle Barriere Architettoniche."

Nel mio caso specifico, il proprietario vorrebbe demolire il bagno grande, accessibile ai disabili, lasciando solo quello vecchio, che ha una larghezza di 1 metro.
Secondo me, questa proposta è in contrasto con quanto previsto dalla normativa. Mi sbaglio?
Chief :
Salve intendevo "SCIA Agibilità"
Poiché cambia la situazione igienico-sanitaria del locale, vorrei produrre anche questo documento: l’ultimazione dei lavori. La Segnalazione Certificata di Agibilità (o SCIA Agibilità) attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti in essi installati, valutate secondo quanto previsto dalla normativa vigente, nonché la conformità dell’opera al progetto presentato e la sua agibilità (cfr. art. 24, comma 1, DPR 380/2001).
Chief :
Grazie per la risposta. Procederò certamente con la presentazione di una CILA per l'assolvimento degli obblighi legati alla fusione dei negozi e alla realizzazione del vano di collegamento.
ArchiFra :
I negozi puri che fanno solo vendita non sono pubblici esercizi o servizi alla persona, quindi la dotazione dei servizi igienici riguarda solo i dipendenti.
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