LEonardo : [post n° 490689]

Sostituzione infissi veranda, c'è bisogno della SCIA

Ristrutturazione di appartamento con veranda sanata e presente nella planimetria catastale con relativo aumento dei vani, in fase di cantiere gli infissi che chiudono e formano la veranda nel terrazzo (due lati soli, gli altri due sono il muro confinante con altro terrazzo e la facciata dell'appartamento) verranno demoliti e verrà ricostruito un basamento in pannelli di cartongesso per esterni ed isolante lana di roccia di altezza 0.80m, e sopra tutti infissi a chiudere fino ad una veletta di 20 cm. Mi chiedo se non si configuri la situazione in cui ci sia il cambio di facciata e quindi sia necessaria una SCIA oltrechè la CILA, in quanto si passa da superficie vetrata a superficie opaca, anche se solo parzialmente. Qualche parere?
alex :
SCIA e richiesta autorizzazione al condominio
archspf :
Modifica di prospetto = RE > SCIA art. 22.
"SCIA oltrechè la CILA" Non dovrei neanche dirlo: non è possibile avere due pratiche contemporaneamente in quanto vige il principio di unicità del titolo e di assorbimento all'intervento di categoria superiore....
Leonardo :
Ciao alex, grazie della risposta. In realtà le due pareti di infissi sono già state demolite in seno ad una ristrutturazione condominiale per impermeabilizzare la pavimentazione dell'intero terrazzo con guaina isolante. Di fatto ora si è tornati ad una situazione pre-abuso, con la pavimentazione esterna continua su tutta la superficie del terrazzo e niente più veranda chiusa. Mi chiedevo se, una volta smantellata un opera un tempo abusiva ma poi sanata, ci sia qualche problema autorizzativo a ricostruirla o se ne perda la titolarità. Hai qualche parere in merito? Grazie.
Leonardo :
Ciao archspf , grazie della risposta, mi riferisco alla CILA che dovrà essere aperta per contestuali modifiche planimetriche dell'appartamento ma per unicità del titolo a questo punto credo che una SCIA possa comprendere tutti gli interventi, sia la sostituzione della veranda con modifica di facciata, sia la ristrutturazione interna dell'unità immobiliare con modifiche planimetriche. Correggimi se sbaglio.
alex :
Ti giro la risposta che ho trovato sul sito dell'Ordine arch. di MIlano.
Domanda:
Che tipo di intervento è possibile eseguire su veranda condonata? Sarebbe possibile demolirla e ricostruirla senza variare superfici e volume?
Risposta:
Se la veranda è stata condonata come SL abitabile, è possibile demolirla e ricostruirla senza variazione della superficie.
L’intervento è soggetto, in via ordinaria al rispetto di tutte le norme urbanistiche e regolamentari vigenti ed è qualificato di ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera d, del D.P.R. 380/2001 e soggetto alla relativa corresponsione del contributo di costruzione.

Credo sia il tuo caso, ma dovresti comunque verificare se vi sono altre disposizioni nel tuo comune.
archspf :
In punta di diritto giurisprudenziale se la demolisci senza ricostruirla contestualmente si perderebbe il diritto acquisito: trovi ampia letteratura in merito. Inoltre avevi parlato di veranda "sanata" senza specificare: nel caso di Condono non potresti eccedere dalla M.S.
La pratica DEVE essere unica.
Leonardo :
@archspf Infatti il dubbio principale è proprio riguardo la ricostruzione "contestuale" poichè il cantiere condominiale è terminato da un paio di mesi ma ancora non siamo partiti con i lavori, quindi mi chiedo in quali termini di tolleranza si intende"ricostruzione contestuale". Comunque la veranda è stata oggetto di condono, ho tutti i documenti, e verrà ricostruita con stesse superfici e volume. Per M.S. cosa intendi?
archspf :
Contestuale = ritengo nell'ambito di un cantiere ove l'intervento risulti di M.O., ovvero diversamente nell'ambio di validità di un titolo richiesto.
M.S. = Manutenzione Straordinaria, ergo sono escluse modifiche che si sostanzino in Ristrutturazione edilizia (v. anche recente sentenza Consiglio di Stato n. 482/2025): in sintesi non puoi variare l'aspetto esteriore ma devi ricostruire il tutto come era prima della demolizione.
Kia :
Che io sappia, se è risultato di un condono è ammissibile che la rifai su esattamente come era senza apportare modifiche a forme e materiali. Perché comunque se è malandata non è che puoi aspettare che ti cada in testa. Se vuoi apportare modifiche ... sinceramente chiederei all'edilizia come comportarsi a livello titoli edilizi. Se poi ci fosse anche vincolo paesaggistico la cosa è più amplia ancora. Sicuramente se cambi qualcosa devi informare l'amministratore che vedrà il da farsi (assemblea? Consultazione ?)
archspf :
v. recente sentenza CdS del 22 gennaio 2025, n. 482:

- le opere condonate non possono costituire il presupposto per la realizzazione di ulteriori interventi edilizi, che ne mutuano inevitabilmente la natura illegittima. Si finirebbe altrimenti per attribuire al titolo edilizio rilasciato una sorta di “ultrattività indeterminata”, cioè un'estensione oggettiva e temporale che va ben al di là dei limiti indicati nella normativa in materia;
- debbono quindi ritenersi ammissibili, sui beni oggetto di condono edilizio, solo gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e risanamento conservativo, per mera coerenza con il consenso che il legislatore ha dato al mantenimento delle opere medesime.
Avvisami quando qualcuno risponde
Non mandarmi più avvisi

Se vuoi essere avvisato quando qualcuno interviene in questa discussione, indica un nome e il tuo indirizzo e-mail.