Lorenzo : [post n° 78305]

canna fumaria

Salve a tutti
sono CTU in una causa per una canna fumaria e sono un pò in crisi per i riferimenti normativi riguardo a questi punti:
- l'altezza finale di una canna deve calcolarsi rispetto alla gronda (dalla quale sporge un metro) o al colmo del tetto, che si trova circa 3 m rispetto a quello? E quanto deve sporgere al massimo?
E' vero che da una finestra devo sprgere almeno 75 cm con la canna?
E poi in un EDIFICIO SOTTOPOSTO A VINCOLO MONUMENTALE, in abruzzo almeno, occorre un nulla osta delle BB.AA.? E se é stata presentata una DIA in sanatoria e nessuno l'ha chiesto?
Vi ringrazio moltissimo già da adesso
Fedro :
Le domande che fai sono molto specifiche e le risposte che provo a darti sono molto generiche, ma spero che possano esserti di aiuto.
Per quanto riguarda il problema canna fumaria, finestre, ecc se riesci ad interpretare i vari regolamenti edilizi, di igiene, e quant'altro prendi quelli, atrimenti chiedi un incontro al tecnico del comune.
Per quanto riguarda il vincolo dipende da un sacco di cose, non ultima quando è stato istituito il vincolo. Mi spiego: se mi parli di una CTU vuol dire che sei stato chiamato a dare un giudizio su una situazione preesistente, e su dei lavori fatti anni or sono; per cui bisognarebbe capire se al momento dei lavori di cui si parla il vincolo già esisteva, e nel caso si dovrebbe andare a leggere la normativa di riferimento del tempo. Oggi può esserti di aiuto la 490/99, ma se i lavori sono stati fatti prima del 99 le leggi erano altre, con tutti gli aggiornamenti, ecc.
Ultimo punto: non conosco una dia in sanatoria, ma solo le varie sanatorie che sono state fatte nel tempo (leggi speciali che hanno un iter speciale diverso dalla dia), dia in corso d'opera o accertamento di conformità. Dico questo perchè sempre più spesso di parla di dia in sanatoria, ma la cosa è del tutto illegale e non è menzionata da nessuna legge: quando vai a leggere le relazioni, infatti, viene scritto che l'opera è ancora da realizzarsi (quindi si tratta di una dichiarazione falsa)
chicca2 :
Se sono state eseguite opere senza titolo abilitativo in un edificio vincolato ai sensi del d.lgs 42-04 bisogna chiedere l'accertamento di compatibilità paesaggistica al competente ufficio tutela beni ambientali, ed inoltrare all' ufficio edilizia privata del comune un permesso di costruire in sanatoria per regolarizzare quanto abusivamente edificato. Per Fedro: il permesso di costruire in sanatoria (art. 36 dpr. 380-01) non è un condono. Se le opere abusivamente costruite non rispettano le prescrizioni igieniche, urbanistiche ed edilizie vigenti al momento della richiesta di sanatoria, non viene concesso, e le opere abusivamente realizzate devono essere rimosse. Mentre un condono ammette che alcuni tra i preceddenti paramentri non siano rispettati. Ciao
Fedro :
Ho solo detto che non esiste una dia in sanatoria, ma che per condonare abbiamo (o abbiamo avuto) degli strumenti:
- Condono edilizio (ormai scaduto)
- Accertamento di conformità (sempre valido).
Ho semplicemente chiamato "accertamento di conformità" (che poi è il titolo dell'art. 36 del DPR380/2001) quello che tu hai chiamato "permesso di costruire in sanatoria", ma stiamo parlando della stessa cosa.
Buon lavoro
chicca2 :
ho letto frettolosamente, non mi sono accorta che il tuo post continuava più sotto, mea culpa.....avevi già spiegato tutto alla perfezione, ed ho peccato di presunzione....
Alla prossima!
Fedro :
Capita a tutti di andare di fretta.
Alla prossima!
Lorenzo :
vi ringrazio molto per l'aiuto.
Il mio problema in realtà non era tanto la legittimità a costruire l'opera in sè per sè, perchè effettivamente il permesso in sanatoria chiesto ai BBAA con DIA scarica la responsabilità ai BBAA che possono anche ordinare la rimozione. Riguardava la regolarità dell'altezza e la distanza dalle finestre. Dite che le ASL dislocate presso i comuni potrebbero dare info pertinenti?
Vi ringrazio ancora ciao
Fedro :
Queste cose di solito sono scritte o nel regolamento edilizio e in quello di igiene, credo quindi che gli unici che possano rispondere sono gli uffici tecnici del comune o le asl di pertinenza (a meno che non siano esplicitate chiaramente già nei regolamenti)
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