marco : [post n° 88705]

beghe condominiali

Sono arch. lib. prof., ieri ho avuto una discussione con un altro professionista ing. su due questioni. Si tratta di un edificio di 3 piani con 3 appartamenti, uno per piano, di cui si dovrà sistemare il tetto.
Ci siamo trovati su posizioni diverse su due argomenti: isolamento del sottotetto e posa di guaina sull'assito per evitare infiltrazioni dalle tegole. Uno sosteneva che qs spese debbano essere imputate solo all'inquilino dell'ultimo piano, l'altro invece che debbano essere imputate a tutti i condomini.
Non vi dico quale tesi sostengo... voi cosa ne pensate?
Ciao e buon weekend a tutti
pigmentus :
Soffitti e solai (art. 1125 C.c.)
L'art. 1125 C.c. stabilisce che le spese per la manutenzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in parti uguali dai proprietari l'uno all'altro sovrastanti. Tale norma determina una presunzione assoluta di comunione delle opere che servono a dividere orizzontalmente le due proprietà.
Nel concetto di volte, soffitti e solai rientra tutto ciò che divide orizzontalmente le due proprietà e si trova stabilmente tra esse, con funzione di sostegno e copertura. Restano escluse quelle parti che adempiono a funzioni meramente estetiche o ornamentali
L'art. 1125 C.c., secondo il quale le spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in parti uguali dai proprietari dei due piani l'uno all'altro sovrastanti, costituisce norma derogabile dall'autonomia privata, sicché i condomini interessati ben possono addivenire ad un accordo sul loro rispettivo diritto e determinare convenzionalmente chi debba sostenere la spesa.
pigmentus :
Lastrici solari di uso esclusivo (art. 1126 C.c.)
L'art. 1126 prevede l'ipotesi che il lastrico solare non sia utilizzato da tutti i condomini, bensì sia nella disponibilità solo di uno o alcuni di essi.
Per tale situazione viene previsto un criterio di ripartizione delle spese che, in deroga a quanto stabilito dall'art. 1123, pone le somma necessarie a carico, per un terzo dei condomini che hanno in uso il lastrico e per due terzi degli altri (a seconda dei casi, tutti i condomini, oppure coloro cui il lastrico fornisce copertura).
La ratio della norma consiste nel fatto che il carattere comune del lastrico solare, collegato alla funzione di copertura dell'edificio, non può venir meno.
Ai fini dell'applicazione dell'art. 1126 C.c., all'ipotesi di lastrici solari di uso esclusivo deve essere equiparata quella di lastrici in proprietà esclusiva.
Poiché l'art. 1126 non è richiamato dall'art. 1138 C.c., esso può essere derogato dal regolamento di condominio, che può stabilire di ripartire le spese in proporzione del valore millesimale degli appartamenti.
marco :
grazie per il tuo interessamento.
La mia tesi è che se si prevede una miglioria di una parte comune quale la copertura (ad esempio l'aggiunta dell'isolamento termico) questa spesa debba essere ripartita tra tutti i condomini e non sostenuta unicamente dall'inquilino dell'ultimo piano; infatti, se è vero che il beneficio dell'isolamento vale soprattutto per l'appartamento all'ultimo piano, è anche vero che l'inquilino al piano terra gode del beneficio (gratuito) che deriva dagli appartamenti riscaldati ai piani superirori; per questa ragione credo che anche lui debba sostenere le spese in base alle quote millesimali. E' corretto?
pigmentus :
vedi anche quì: www.sentenze.it/portal/news/one_news.asp?IDNews=88
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