La Legge Sviluppo e le novità introdotte al Codice dei beni culturali e del paesaggio

Nella legge di conversione del Decreto Sviluppo (legge 106/2011) rilevanti novità in merito alla tutela dei beni culturali e paesaggistici.

Con puntuali modifiche al Codice e relativamente ai beni paesaggistici la legge introduce semplificazioni nella procedura di autorizzazione per interventi su beni sottoposti a tutela e rende il nulla osta subito efficace; quanto ai beni culturali, viene eliminato l'obbligo di denunciare al Ministero il trasferimento della detenzione di un bene immobile e, purtroppo, si conferma l'innalzamento da 50 a 70 anni della soglia di età, oltre la quale, i beni immobili - di proprietà pubblica o di persone giuridiche private senza fine di lucro - sono da presumere di interesse culturale.

E in materia di appalti di lavori pubblici per i beni culturali, con la modifica dell'art. 204 del Codice dei Contratti, e quindi, con l'innalzamento da 500 mila a 1 milione di euro della soglia al di sotto della quale è possibile ricorrere a procedura negoziata, senza pubblicazione del bando, il quadro è completo.

Beni paesaggistici

Autorizzazione paesaggistica

Alcune modifiche al Codice riguardano il procedimento di autorizzazione per i beni sottoposti a tutela paesaggistica. Due le novità di rilievo: la prima semplifica la procedura di autorizzazione quando le previsioni del piano paesaggistico sono recepite dagli strumenti urbanistici locali; la seconda aggiunge per la soprintendenza una nuova incombenza che consiste nel comunicare il preavviso di parere negativo all'interessato ai sensi della legge sulla trasparenza amministrativa (legge 241/1990).

La Legge Sviluppo, infatti, modificando l'art. 146 del Codice, stabilisce che, una volta approvati i piani paesaggistici ed aggiornati ed uniformati i piani urbanistici alle prescrizioni in esso contenute e, valutati tali adeguamenti in maniera positiva da parte del Ministero, il parere del Soprintendente rimane obbligatorio e non vincolante, ma, se non reso entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione inviatagli dall'autorità competente al rilascio del nulla osta - e qui è la novità - scatta il silenzio assenso ed il parere è da considerarsi favorevole.

Quanto al preavviso di parere negativo, si tratta di un'ulteriore fase che si aggiunge a carico delle soprintendenze, è un compito che viene solo spostato da un'amministrazione ad un'altra, era, infatti, già previsto dal Codice che lo attribuiva alle regioni o alle amministrazioni delegate al rilascio del nulla osta.

Inoltre un'ulteriore innovazione, come accennato, riguarda il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica: con la modifica del comma 11 dell'art. 46 il provvedimento avrà efficacia immediata, per la sua validità, quindi, non bisognerà più attendere i 30 giorni fino ad ora previsti.

Beni culturali

+ 20 anni alla soglia di tutela

Con l'innalzamento di 20 anni della soglia di tutela, l'estromissione dell'architettura del dopoguerra dal regime di salvaguardia da rischio si trasforma in certezza, con il suo passaggio da 50 a 70 anni, infatti, sono in pericolo serio tutti quei beni costruiti tra il 1941 ed il 1961, che, invece, fino all'approvazione del Decreto potevano essere salvaguardati se la soprintendenza, effettuata la verifica di interesse, ne avesse riconosciuto un effettivo valore.

Il riferimento è ad un brano della nostra storia architettonica rappresentato dalla ricostruzione post bellica e da espressioni della bravura di tanti autori riconosciuti a livello internazionale, ovvero ad un un patrimonio di indiscusso e riconosciuto valore. Si pensi - solo per fare un esempio - alle opere di: Michelucci, Libera, Scarpa, Quaroni, BBPR, Muratori, Nervi, Aymonino, Ridolfi, Albini e tanti altri.

Purtroppo a nulla sono valse le voci unanimi di Associazioni come AAA Italia, DOCOMOMO Italia, Italia Nostra, alle quali si sono unite le proposte dell'INU e le denunce del CNAPPC e dell'Ordine degli architetti di Roma, che chiedevano il ritiro del provvedimento, né le petizioni aperte sul web.

Alienazione e trasferimento della detenzione dei beni

Sia in caso di trasferimento della proprietà che della detenzione di un bene culturale mobile o immobile, si era obbligati a denunciare i relativi atti al Ministero. Con la variazione dell'art. 59 del Codice da parte della Legge Sviluppo nulla varia in caso compra-vendita: sia per beni mobili che immobili permane l'onere della denuncia, e dunque anche il diritto di esercitare la prelazione da parte del Ministero o di altro ente pubblico territoriale interessato.

Mentre per il trasferimento della detenzione e dunque, ad esempio, per contratti di locazione, di comodato, di deposito, che riguardano beni immobili quest'obbligo viene eliminato, rimane valido esclusivamente per i beni mobili.

di Mariagrazia Barletta architetto

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