Decreto fiscale è legge: novità per spesometro, certificati catastali e in materia appalti

Definitivamente licenziato al Senato, il Decreto fiscale diventa legge. Il testo ha subito numerose modifiche e un incremento dei contenuti: misure anti-evasione e semplificazioni fiscali che si scindono nelle diverse novità di interesse anche per i professionisti.

Aggiornamento del 30 aprile 2012
Il testo, disponibile in versione coordinata con il decreto legge è pubblicato in Gazzetta Ufficiale (legge 44/2012).

Spesometro (art. 2, co.6)

Prima tra tutte l'abolizione della soglia dei 3000 euro per la comunicazione all'Agenzia delle Entrate delle operazioni con obbligo di fatturazione. Ad essere inviate saranno dunque tutte le operazioni attive e passive effettuate dal 1 gennaio 2012, comunicate per ciascun cliente e fornitore. Per quelle antecedenti (effettuate fino al 31 dicembre 2011) e da inviare entro il 30 di questo mese, infatti, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che resta la soglia dei 3000 euro. Anche se il software è già stato modificato, consentendo la trasmissione di operazioni anche di importo inferiore.

No all'estromissione dalla contrattazione per chi rateizza i debiti (art.1, co.5)

Il contraente che ha ottenuto la rateizzazione dei debiti tributari, non può essere considerato inadempiente nei confronti del fisco. Dunque non potrà più essere escluso dalle gare di affidamento di concessioni o di appalti di lavori, servizi e forniture se ammesso alla rateizzazione. Ad attestare la situazione tributaria saranno apposite certificazioni rilasciate dagli uffici finanziari.

Responsabilità solidale (art.2, co.5 bis)

Il committente imprenditore o il datore di lavoro è responsabile in solido con l'appaltatore o con eventuali subappaltatori per il pagamento delle ritenute fiscali di reddito da lavoro dipendente e dell'Iva relativa alle fatture emesse nell'ambito dell'appalto. Questa la novità introdotta dal comma aggiunto in sede di conversione. La responsabilità inoltre è estesa al committente o datore di lavoro per un limite temporale di due anni dalla cessazione dell'appalto, anche se entrambi possono chiamarsi fuori dal pagamento dimostrando di aver messo in atto tutte la cautele possibili per evitare l'inadempimento.

Elevate le soglie per i contribuenti minori (art. 3, co. 4 quater)

Con la modifica dell'art.32 del DPR 633/1972 le soglie relative al volume di affari, al di sotto delle quali si è considerati contribuenti minori vengono elevate. Potranno godere dunque delle semplificazioni degli obblighi di fatturazione e registrazione gli esercenti attività professionali con volume di affari non più inferiore a 600milioni ma a 400mila euro. Tali soglie sono allineate a quelle previste per poter accedere alla contabilità semplificata (art. 7, comma 2, lett. M del Dl 70/2011) e per effettuare i versamenti Iva con periodicità trimestrale (art. 14, comma 11, legge 183/2011).

Pubblicità su macchine da cantiere e gru (art.3, co.16 sexies)

Entro il 31 maggio un decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze dovrà disciplinare l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità, al marchio, apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione dei beni, sulle gru mobili e a torre e sulle macchine da cantiere.

Agenzia del Territorio: nuove competenze (art. 6, co.1)

Ridefinite alcune competenze dell'Agenzia del territorio. Per l'Ente niente più servizi estimativi da offrire direttamente sul mercato. Potrà però svolgere nuove attività che riguarderanno la valutazione immobiliare e tecnico-estimativa richiesta dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti ad essa strumentali. Un servizio inquadrato nella legge sul procedimento amministrativo (art. 15, legge 241/1990) e che sarà soggetto a rimborso dei costi sostenuti dall'Agenzia.

Catasto (art. 6, commi 5 e da 5bis a 5undecies)

Diverse le novità che riguardano il pagamento di atti catastali: modificati gli importi dei tributi speciali per l'ottenimento di certificati e documenti e nuove ipotesi di pagamento per le visure. Viene inoltre prevista la riduzione dei pagamenti per la consultazione telematica della banca dati catastale dell'Agenzia del territorio. Infine viene stabilito, in deroga all'art. 40 del DPR 445/2000, che le dichiarazioni sostitutive non possono essere applicate per la documentazione da produrre al conservatore dei registri immobiliari per l'esecuzione di formalità ipotecarie, nonché ai certificati ipotecari rilasciati dall'Agenzia del territorio.

di Mariagrazia Barletta architetto

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