Partite IVA e Riforma del Lavoro, un'applicazione ristretta e a partire dal 2014

L'applicazione della Riforma del lavoro alle presunte finte partite IVA si restringe e la piena operatività slitta nel tempo. È quanto emerge da due nuovi provvedimenti emanati dal ministero del Lavoro: una circolare ed un decreto, quest'ultimo per ora solo adottato.

La circolare dà indicazioni operative al personale ispettivo ma chiarisce e dettaglia anche i requisiti responsabili del presunto rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Requisiti, che potranno essere verificati e si concretizzeranno non prima del 18 luglio 2014.

Dall'applicabilità della presunzione si escludono, come la Riforma aveva già stabilito, anche le prestazioni lavorative che richiedono un'iscrizione ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali  qualificati. Estromesse dunque molte attività, che il Ministero ha provveduto a specificare attraverso un decreto. Emanato ma non ancora approvato, il decreto esclude anche gli architetti per le attività che richiedono l'iscrizione al relativo albo.

In breve, le condizioni di presunta monocommittenza

Le tre condizioni che possono far presumere la prestazione di una partita IVA una co.co.co., riguardano le caratteristiche di: durata, fatturato e luogo della prestazione.

  •  Durata: collaborazione con uno stesso committente per un periodo superiore a 8 mesi all'anno, per 2 anni consecutivi;
  • Fatturato: corrispettivo derivante dalla collaborazione superiore all'80% dei guadagni che il collaboratore ha totalizzato in un anno, purché tale condizione si verifichi per 2 anni solari consecutivi;
  • Luogo: disporre di una postazione fissa presso il committente.

Al verificarsi di almeno due di tali condizioni, e salvo diversa prova fornita dal committente, si presume la presenza di una prestazione in monocommittenza, rispetto alla quale la legge ritiene verosimile, e dunque da accertare, la presenza di una collaborazione coordinata e continuativa.

L'applicazione nel tempo delle 3 condizioni

Durata della collaborazione

Per computare gli 8 mesi annui bisogna far riferimento all'anno civile, con il quale si intende il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre. Con riferimento a tale periodo, si raggiunge la durata di 8 mesi al 241° giorno di lavoro. Svolti per un unico committente, anche se non continuativi e se ripetuti per 2 anni consecutivi, gli 8 mesi o gli equivalenti 241 giorni di lavoro determinano il possesso del requisito di durata. Faranno fede le fatture, le lettere di incarico e, in sede di verifica, anche eventuali testimonianze.

Il requisito può essere verificato solo a posteriori, cioè alla conclusione di due anni civili consecutivi e a partire dall'anno successivo all'entrata in vigore della Riforma. Essendo la Riforma entrata in vigore il 18 luglio 2012, il primo periodo verificabile è: 1° gennaio - 31 dicembre degli anni 2013 e 2014. In definitiva il requisito è realmente operativo e verificabile solo alla conclusione del 2014.

Il fatturato in monocommittenza

Per verificare il requisito non si dovrà tener conto di redditi derivanti da lavoro subordinato mentre vanno calcolate le somme pattuite e fatturate, anche se non incassate. E' quanto chiarisce la circolare. Per arco temporale di 2 anni solari consecutivi, si intendono 2 periodi di 365 giorni che non devono necessariamente coincidere con l'anno civile e che dunque possono essere calcolati a partire da un qualsiasi giorno dell'anno.

Anche questo requisito può valere solo a posteriori e quindi diventa operativo non prima che siano trascorsi 2 anni dall'entrata in vigore della Riforma. La condizione è quindi verificabile dal 18 luglio 2014. Ad esempio, ed in riferimento a tale data, se per ciascun arco temporale che va dal 18 luglio 2012 al 17 luglio 2013 e dal 18 luglio 2013 al 17 luglio 2014, per la medesima collaborazione il collaboratore riceve compensi che non superano l'80%  dei corrispettivi complessivi percepiti durante ciascuno dei due periodi, non gli può essere applicata la condizione di fatturato.

Postazione di lavoro

Per postazione di lavoro fisso - chiarisce la circolare - non si intende necessariamente una postazione ad uso esclusivo. Basta che sia in locali in disponibilità del committente, indipendentemente dalla possibilità di utilizzare qualunque attrezzatura necessaria allo svolgimento dell'attività.

La condizione si verifica negli archi temporali in cui si fa valere una qualsiasi delle altre due condizioni, di durata o di fatturato.

Requisiti di esclusione

Quanto ai due requisiti che la Riforma individuava come caso di esclusione dalla presunta monocommittenza, ovvero:

  • competenze teoriche di grado elevato o capacità tecnico - pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze;
  • reddito annuo da lavoro autonomo superiore, per il 2012, a 18.662,50 euro;

la circolare chiarisce che, per far valere l'esclusione, bisogna possederli entrambi.

In ogni caso, per dimostrare di avere competenze di grado elevato bastano un diploma di scuola superiore, una laurea, o qualifiche e diplomi seguiti ad un apprendistato. Naturalmente certificati, diplomi e titoli devono essere pertinenti all'attività svolta.

di Mariagrazia Barletta architetto

Per approfondire:

pubblicato il: