Contratti elettronici, chiarimenti dell'AVCP

L'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici ha specificato i casi in cui è obbligatorio utilizzare la modalità elettronica per la stipula dei contratti di lavori, servizi e forniture. In una nuova determinazione, i necessari chiarimenti sull'applicazione delle nuove disposizioni introdotte dal decreto Sviluppo bis (DL 179/2012).

Il decreto Sviluppo bis aveva modificato l'articolo 11, comma 13 del Codice dei contratti, stabilendo che dal 1° gennaio i contratti - pena la nullità - siano stipulati «con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata».

La nuova legge aveva creato numerosi dubbi sull'ambito di applicazione e sulla precisa estensione dell'obbligo di ricorso alla modalità elettronica. Problema di non poco conto per stazioni appaltanti ed operatori economici, giacché eventuali errori avrebbero causato la nullità del contratto sottoscritto.

Le conclusioni dell'AVCP

L'Autorità ha chiarito che le nuove disposizioni si applicano ai contratti pubblici regolati dall'art.3 del Codice. Ne sono esclusi i contratti sottratti all'applicazione del Codice, come i contratti di compravendita o di locazione immobiliare stipulati dalle pubbliche amministrazioni.

Quanto all'obbligo di ricorso alla modalità elettronica, questa è l'unica ammessa in caso di stipulazione in forma pubblica amministrativa, mentre per la scrittura privata è ancora consentita la forma cartacea.

In definitiva - afferma l'Authority - la stipulazione del contratto può assumere, a seconda delle disposizioni applicabili di caso in caso, tre diverse forme:

1. atto pubblico notarile informatico, ai sensi della legge sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili;

2. forma pubblica amministrativa, con modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice;

3. scrittura privata, per la quale resta ammissibile la forma cartacea e le forme equipollenti ammesse dall'ordinamento.

Inoltre il documento ha chiarito cosa bisogna intendere per "modalità elettronica". Richiamando l'art.25 del Codice dell'Amministrazione Digitale (comma 2), l'Autorità ha dato una interpretazione dell'espressione non rigida, affermando che per la forma pubblica amministrativa la "modalità elettronica" può essere assolta anche attraverso l'acquisizione digitale della firma autografa.

di Mariagrazia Barletta architetto

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