IVA per Cassa, alcuni chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni dubbi sull'applicazione dell'IVA per Cassa sollevati da esperti della stampa. I quesiti posti sono raccolti - insieme alle relative risposte - in una recente circolare divulgata dalle Entrate.

Viene chiarito quale debba essere considerata la data effettiva di incasso del pagamento quando questo non è effettuato in contanti. Gli esperti avevano infatti chiesto se bisogna far riferimento alla data di accreditamento oppure alla data in cui il creditore ha notizia, tramite ad esempio home banking, dell'avvenuto pagamento. Viene inoltre affrontata la relazione tra cessione del credito ed esigibilità dell'IVA.

Pagamento non in contanti

Se una fattura viene pagata con mezzi diversi dal contante, come per esempio RI.BA. o bonifico bancario, il corrispettivo si considera corrisposto nel momento in cui si ha l'effettiva disponibilità dell'importo sul proprio conto. Dunque l'IVA diventa esigibile dal momento in cui si riceve l'accredito. Ha rilevanza il momento in cui la somma accreditata può essere effettivamente utilizzata, indipendentemente dall'avvenuta informazione da parte della banca dell'avvenuto accreditamento  attraverso documento contabile.

La cessione dei crediti

Se un contribuente, aderente al regime dell'IVA per Cassa, cede un proprio credito, garantendo o meno per la solvenza del debitore (cessione pro soluto o pro solvendo), tale cessione non realizza il presupposto dell'esigibilità dell'IVA. Significa che l'IVA in fattura non è esigibile al momento della cessione ma lo diventa, per chi ha ceduto il credito, solo nel momento in cui il debitore ceduto pagherà effettivamente il corrispettivo al cessionario del credito.

Dunque chi trasferisce il credito deve informarsi sulla data di pagamento della fattura al soggetto a cui il credito è stato ceduto. Un adempimento scomodo, che - chiariscono dalle Entrate - può essere comunque risolto dall'interessato anticipando il pagamento dell'IVA, che può comunque essere inclusa nella liquidazione del periodo in cui è avvenuta la cessione. In questo modo chi trasferisce il credito evita di monitorare la situazione del pagamento anche dopo la cessione.

di Mariagrazia Barletta architetto

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