Bonus mobili, accorgimenti per non perdere la detrazione

Il bonus del 50% per l'acquisto dei mobili ha ancora molti punti oscuri. Servirebbero chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate. Le delucidazioni da parte dell'amministrazione finanziaria sono state preannunciate in un comunicato a luglio ma, ad oltre tre mesi dall'entrata in vigore della agevolazione, ancora non ve n'è traccia.

Accanto a punti saldi, vi sono anche molte incognite. Per evitare errori si può far riferimento al bonus per la detrazione delle spese di arredi introdotto nel 2009, cui hanno fatto seguito alcune circolari esplicative. L'agevolazione era molto simile all'attuale, con la differenza che nel 2009 si detraeva il 20 per cento delle spese per l'acquisto non solo di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, ma anche quelle sostenute per comprare apparecchi televisivi e computer.

L'agenzia delle Entrate ha pubblicato una circolare di chiarimento, leggi l'articolo: "Bonus mobili: si iniziano i lavori, poi si paga l'arredo- i chiarimenti nella circolare dell'Agenzia delle Entrate"

Arredi ed elettrodomestici inseriti nel bonus

La spesa detraibile per l'acquisto di arredi, calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro, comprende sia mobili che grandi elettrodomestici, purché siano acquistati per un'abitazione che usufruisce della detrazione per le ristrutturazioni edilizie. La legge non specifica cosa si intenda per "grandi elettrodomestici", ma la Camera, nelle schede di lettura al decreto 63/2013, ha chiarito che si considerano tali il frigorifero, la lavatrice, il congelatore, la lavastoviglie, la lavasciuga e il forno. Questi, però, devono essere di classe non inferiore alla "A+", ad eccezione dei forni che possono anche riportare l'etichetta "A". Va da sé che la presenza dell'etichetta energetica è condizione imprescindibile per accedere all'agevolazione. 

Interventi ammessi al bonus mobili

L'accesso alla detrazione per le ristrutturazioni edilizie come condizione irrinunciabile per godere del bonus mobili, non è un grosso vincolo. Qualsiasi intervento sulla propria abitazione, rientrante in una qualsiasi delle tipologie che dà diritto alla detrazione per le ristrutturazioni, può godere dell'ulteriore bonus per l'acquisto dei mobili. Non necessariamente deve essere un intervento che necessita di permesso di costruire, di Superdia o di una qualsiasi comunicazione (Scia, Cil o Cila) ma basta anche la sostituzione di un tubo del gas, di un corrimano o l'installazione, ad esempio, di una porta blindata o anche l'inserimento di una semplice cassaforte a muro.

Non necessariamente bisogna aver dato avvio a lavori di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione nella propria abitazione, ma anche qualsiasi intervento che serva ad evitare infortuni domestici o a prevenire furti e aggressioni, rientra nel bonus per le ristrutturazioni e quindi dà diritto al beneficio per l'acquisto degli arredi.

La data di acquisto degli arredi deve seguire quella di inizio dei lavori

Gli arredi devono essere stati acquistati a partire dall'entrata in vigore del decreto 63/2013 e quindi dal 6 giugno 2013. C'è da chiedersi, però, se le spese per l'acquisto dei mobili debbano essere successive a quelle sostenute per i lavori che fruiscono del bonus ristrutturazioni. Ed inoltre se sia necessario aver iniziato i lavori per poter accedere al bonus mobili.

L'Agenzia delle Entrate per ora non ha fornito delucidazioni. Ma le risposte per ora possiamo trovarle nelle circolari di chiarimento successive al bonus mobili del 2009, come detto, molto simile all'attuale. Anche allora la condizione necessaria era l'accesso alla detrazione per le ristrutturazioni e si faceva riferimento a «ulteriori spese documentate» in riferimento all'acquisto di mobili e di elettrodomestici.

Trasferendo i contenuti della circolare 21/E del 2010 al caso attuale, si può affermare che i lavori devono essere già iniziati alla data di acquisto dei mobili, mentre le spese di ristrutturazione non devono necessariamente precedere quelle per l'arredo.

Il pagamento dei mobili, e quindi il bonifico «parlante» (vedi comunicato di luglio della AdE), deve essere successivo alla data di inizio dei lavori. Ed allora, come si determina la data di inizio dei lavori? In passato era attestata dalla ormai abolita comunicazione al centro operativo di Pescara, ora probabilmente bisognerà far riferimento ad alcuni documenti che l'amministrazione finanziaria ha inserito tra quelli da conservare per eventuali e futuri controlli. Se i lavori sono soggetti ad abilitazione amministrativa si fa riferimento alla documentazione che ne segue. Se l'intervento invece non è soggetto ad alcuna comunicazione o permesso, c'è la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui va indicata la data di inizio dei lavori e si attesta che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili. 

Gli adempimenti preliminari e le spese di ristrutturazione

Un'altra circolare del 2009 (circolare dell'Agenzia delle Entrate n.35/E) chiariva anche che per accedere al bonus mobili era anche necessario aver eseguito tutti gli adempimenti preliminari necessari alla fruizione del bonus per le ristrutturazioni. Alcuni adempimenti sono stati aboliti, ma resta l'obbligo - se previsto dal TU sulla sicurezza (art.99 DLgs 81/08) - dell'invio della notifica preliminare all'Asl. Se questa è dovuta, è bene premunirsi e far seguire il bonifico per l'acquisto degli arredi alla notifica.

di Mariagrazia Barletta architetto

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