Come cambia il DUVRI con la legge «del fare»

Nelle aziende a basso rischio di infortuni e di malattie professionali, il datore di lavoro potrà sottrarsi all'obbligo di redigere il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI). In sostituzione, potrà nominare un proprio incaricato che sovrintenda alla cooperazione e al coordinamento con altre imprese. La nuova misura era inserita nel decreto del fare ed in parte è stata modificata dalla legge di conversione (legge n. 98/2013).

Il ruolo del coordinatore

La nuova figura - una sorta di Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva operante nei luoghi di lavoro - dovrà sovrintendere all'applicazione delle misure di sicurezza e coordinare gli interventi prevenzione e di protezione dai rischi interferenziali. Dovrà inoltre essere in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali adeguate e specifiche, di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro.

Le misure non sono subito operative

La semplificazione non sarà operativa fino a quando non verranno identificate le attività a basso rischio infortunistico e di malattie professionali. Ad individuarle sarà un decreto del ministero del Lavoro da adottare sulla base delle indicazioni della Commissione consultiva permanente e previa intesa della Conferenza Stato-regioni e provincie autonome. La legge fissa come termine ultimo per l'adozione il 20 settembre. Scadenza dunque già arrivata.

Rettificata la "svista" contenuta nel decreto 

A dover essere a basso rischio non è più la sola attività svolta nell'azienda del committente, ovvero nel luogo di lavoro in cui sono "ospitati" i lavoratori autonomi o l'impresa appaltatrice, così come stabiliva il decreto. Correggendo la grossa svista, la legge di conversione ha aggiunto che dovranno essere a basso rischio anche le attività "ospitate" nella sede del committente, e dunque le attività svolte dalle imprese o dai lavoratori autonomi. Se non lo saranno, bisognerà inevitabilmente ricorrere alla redazione del Duvri (salvo naturalmente i casi di esclusione).

Niente applicazione ai rischi specifici

L'individuazione dell'incaricato o la sua sostituzione dovrà risultare nel contratto di appalto o di opera. «La misura - chiarisce il ministero per la Pubblica amministrazione e la Semplificazione - ha l'obiettivo di spostare l'attenzione dall'adempimento formale a quello sostanziale attraverso l'individuazione di una figura qualificata, che conosce ed è presente sul luogo di lavoro ed è, quindi, in grado di intervenire più efficacemente (rispetto ad un documento) per evitare i rischi da interferenze».

Ovviamente, questa misura non si applica ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

Casi di esclusione

Ad essere modificati sono anche i casi di esclusione. Non si è obbligati a redigere il Duvri - come già avveniva - per servizi di natura intellettuale e per semplici forniture di materiali o di attrezzature. L'obbligo di redigere il Duvri o di incaricare un responsabile per ridurre il rischio da interferenze, viene meno, inoltre, per i lavori ed i servizi di durata non superiore a 5 uomini giorno (il limite previsto dal decreto era di 10 uomini giorno).

Indipendentemente dalla durata, l'obbligo permane in caso di attività che comportino un rischio incendio classificato come elevato in base alla valutazione del rischio (DM 10 marzo 1998), qualora si svolgano lavori in ambienti confinati (DPR 177/2011) o vi sia presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, in caso di presenza di amianto, di atmosfere esplosive o di rischi particolari di cui all'allegato XI del DLgs 81/08.

di Mariagrazia Barletta architetto

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