Spese per l'eco-bonus del 65%, limiti e decorrenze

Chi intende beneficiare della detrazione per l'efficientamento energetico deve fare i conti con diversi principi per rientrare nei limiti temporali entro cui il bonus del 65% si muove. L'eco-bonus è stato infatti potenziato (ci ha pensato il decreto 63/2013) solo per un periodo di tempo limitato. E, per stabilire se si ha diritto all'agevolazione, e quindi se si rientra tra le date di inizio e fine del bonus maggiorato, i criteri cambiano a seconda che si faccia parte della categoria "persona fisica" o "impresa".

Con l'incremento del bonus fino a fine anno c'è un altro aspetto da considerare. Si tratta dei limiti di spesa, questi hanno subito una riduzione dovuta all'innalzamento della aliquota detraibile (dal 55 al 65%).

A cosa far riferimento quando si parla di "spese sostenute"

Le spese per poter beneficiare del bonus maggiorato, dice la legge e conferma l'agenzia delle Entrate, devono essere sostenute tra il 6 giugno e il 31 dicembre 2013. La legge non fa riferimento alla data di avvio degli interventi. Per capire, allora, se si rientra nei due limiti temporali, il riferimento cambia a seconda che il beneficiario del bonus del 65% sia una persona fisica o un'impresa.

Il chiarimento è arrivato dalla agenzia delle Entrate (circolare 29/E 2013) che ha suddiviso i due casi. Per le persone fisiche, compresi i professionisti, vale il criterio di cassa. Bisogna riferirsi dunque alla data dell'effettivo pagamento, indipendentemente dal momento di avvio dei lavori. I lavori possono essere iniziati anche prima del 6 giugno, i pagamenti precedenti a questa data godono della detrazione del 55%, quelli successivi, e fino al 31 dicembre 2013, beneficiano del bonus del 65%.

Per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali, si applica il criterio di competenza. Si fa riferimento, quindi, alla data di ultimazione della prestazione, questa deve essere compresa tra il 6 giugno e il 31 dicembre 2013. Non importa quale sia la data di avvio degli interventi o la data di pagamento delle relative spese.

Il termine di fine anno potrebbe però essere prorogato, almeno questa sembra l'intenzione del Parlamento che ha chiesto al Governo di stabilizzare la detrazione per il risparmio energetico, mantenendo una differenza di 15 punti percentuali fra l'eco-bonus e l'agevolazione riconosciuta per gli interventi di ristrutturazione.

Tetti di spesa per categorie di intervento

Con l'innalzamento dell'eco-bonus, le categorie di intervento che vi sono ammesse non sono variate. Vi continuano a rientrare gli interventi per la riduzione del fabbisogno energetico e per il miglioramento termico dell'edificio (sostituzione di infissi e pavimenti, di coibentazioni, etc..), l'installazione di pannelli solari e la sostituzione di impianti per la climatizzazione invernale.

Anche i massimi sconti fiscali restano immutati. 100mila euro per gli interventi di riduzione del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale, 60mila euro per gli interventi sull'involucro e per l'installazione di pannelli solari, e 30mila euro per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.

Restando fisse le soglie degli sconti fiscali e, essendo aumentata la percentuale di spesa da detrarre (dal 55 al 65%, cambiano i limiti di spesa, che subiscono una leggera contrazione. I limiti diventano 153.846,15 euro per gli interventi di riqualificazione di edifici esistenti, di 92.307,69 euro per gli interventi sull'involucro e per l'installazione dei pannelli solari e di 46.153,85 euro per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.

Per quest'ultima categoria, c'erano degli interventi che erano stati esclusi dalla proroga dal decreto 63/2013. Vi sono rientrati attraverso la legge di conversione (legge 90/2013). Si tratta degli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia e della sostituzione di scaldacqua tradizionali con altri a pompa di calore. Anche questa categoria di interventi - ha chiarito l'agenzia delle Entrate - godono dell'agevolazione al 65% già dal 6 giugno e non dal 4 agosto (data di entrata in vigore della legge di conversione) come si poteva credere.

 

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