APE attestato di prestazione energetica. La Cancellieri risponde sul pasticcio normativo

Il ministro della Giustizia Annamaria Cancellieri risponde ad un'interrogazione parlamentare immediata per chiarire qual è il regime giuridico degli attestati di prestazione energetica. Il problema nasce da un accavallarsi di leggi susseguitesi a distanza di pochi giorni e che hanno modificato l'obbligo di allegazione dell'attestato di prestazione energetica in caso di di vendita, di trasferimento di immobili o di loro locazione. Leggi tra loro contrastanti.

In particolare l'interrogazione fa riferimento alla legge di Stabilità (legge 147/2013). La legge aveva confermato la nullità degli atti di compravendita e di locazione come pena per la mancata allegazione dell'attestato di prestazione energetica, ma ne aveva posticipato l'entrata in vigore. Con la legge di Stabilità  infatti, la sanzione della nullità è stata "congelata" fino all'entrata in vigore del decreto di adeguamento delle linee guida per la certificazione energetica degli edifici, da emanare con decreto interministeriale.

Nel frattempo, però, 3 giorni prima della pubblicazione in Gazzetta ufficiale della legge di Stabilità era entrato in vigore il decreto "Destinazione Italia", che aveva sostituito la pena della nullità degli atti con una sanzione amministrativa. In definitiva, la pena della nullità prima è stata sostituita da una sanzione amministrativa, poi ripristinata posticipandone la decorrenza a "data da destinarsi" grazie alla legge di Stabilità. Di fronte all'accavallarsi di provvedimenti contrastanti, è stata presentata una interrogazione parlamentare a risposta immediata, primo firmatario l'onorevole Manfred Schullian.

La legge di Stabilità è intervenuta - fa notare il ministro Cancellieri - su un comma (comma 3 bis dell'articolo 6 del DLgs 192/2005) non più in vigore, essendo stato sostituito qualche giorno prima dal decreto "Destinazione Italia". «Sarà valutato - ha concluso il ministro - un intervento di coordinamento normativo per l'eliminazione dell'erroneo richiamo al non più vigente comma 3bis».

La nullità è eccessiva. Meglio la sanzione

Il ministro della Giustizia ha fatto capire quale sarà l'orientamento dell'intervento, affermando che secondo il ministero dell'Economia, competente su tali iniziative legislative, la nullità dei contratti privi di Ape appare eccessiva, mentre risulta più adeguata la sanzione amministrativa.

Non si è parlato, invece,del decreto Milleproroghe. Il decreto ha stabilito, intervenendo anch'esso su un comma 3bis inesistente, che in caso di cessione o di dismissione di immobili pubblici l'attestato di prestazione energetica può essere acquisito successivamente agli atti di trasferimento.

di Mariagrazia Barletta architetto

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