Destinazione Italia, modifiche per l'attestato di prestazione energetica

E' stato licenziato alla Camera, il decreto "Destinazione Italia". Esaminato in prima lettura, il provvedimento si è arricchito di nuovi emendamenti che riguardano l'attestato di prestazione energetica.

Confermata la trasformazione della nullità degli atti, quale sanzione per la violazione dell'obbligo di allegazione, in sanzione amministrativa. Restano esclusi dall'obbligo di allegazione i nuovi contratti di locazione di singole unità immobiliari.

Il pagamento della sanzione amministrativa non solleva dall'obbligo di consegna dell'Ape

Un emendamento all'articolo 1 del decreto precisa che il pagamento della sanzione amministrativa per l'omessa dichiarazione o allegazione dell'APE non esenta dall'obbligo di informativa. Indipendentemente dalla sanzione bisognerà presentare comunque la dichiarazione che attesti la ricezione dell'APE, delle informazioni sulle prestazioni energetiche e di una copia dell'attestato.

Eliminato l'erroneo riferimento al comma 3bis inserito nella legge di Stabilità

Come anticipato dal ministro della Giustizia Annamaria Cancellieri in un'interrogazione parlamentare, l'erroneo richiamo da parte della legge di Stabilità al non più vigente comma 3bis dell'articolo 6 del DLgs 192/2005 è stato eliminato. La legge di Stabilità, infatti, richiamando tale comma, tentava di rinviare l'obbligo di allegare l'attestato di prestazione energetica ai contratti immobiliari all'entrata in vigore delle "Linee guida per la certificazione energetica degli edifici." Il comma 3bis era, però, stato abrogato dal "Destinazione Italia" che, pochi giorni prima della pubblicazione della manovra in Gazzetta, aveva sostituito il comma 3 e 3bis con un unico comma 3.

La legge di Stabilità difatti tentava di "congelare" la sanzione della nullità fino all'entrata in vigore del decreto di adeguamento delle linee guida per la certificazione energetica degli edifici, da emanare con decreto interministeriale, ma lo faceva intervenendo su un comma inesistente. Con la modifica al "Destinazione Italia" approvata alla Camera si conferma quanto aveva anticipato il ministro Cancellieri in Parlamento, alla quale si chiedeva un coordinamento normativo ed un chiarimento per capire quale fosse l'orientamento del Governo. Il ministro in quella occasione aveva chiaramente affermato che la sanzione della nullità fosse eccessiva e che invece appariva più adeguata la sanzione amministrativa. E, l'emendamento approvato conferma questa direzione.

Annunci di locazione

Un nuovo comma all'articolo 1 (comma 8-ter) stabilisce che gli annunci non devono riportare gli indici di prestazione energetica, né la classe energetica se riguardano la locazione di edifici residenziali utilizzati meno di quattro mesi l'anno.

L'APE deve tener conto delle schermature solari mobili

Un altro emendamento stabilisce che ai fini del rilascio dell'attestato di prestazione energetica degli edifici, bisogna tener conto del raffrescamento derivante dalle schermature solari mobili, a condizione che la prestazione energetica delle schermature sia di classe due, così come definita dalla norma europea EN 14501:2006, o superiore.

Interventi per il risparmio energetico decisi a maggioranza semplice

Viene ripristinata la situazione precedente al decreto, secondo cui gli interventi finalizzati al contenimento dei consumi energetici possono essere autorizzati dal condominio attraverso maggioranza semplice.

Il decreto "Destinazione Italia" aveva modificato l'articolo 1120 del codice civile, che prevedeva, grazie ad una semplificazione inserita dalla riforma del condominio, che i lavori e gli interventi per il contenimento del consumo energetico potessero essere decisi con un numero di voti che rappresentasse la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio (maggioranza semplice). Con l'entrata in vigore del "Destinazione Italia" tale maggioranza non era più sufficiente. Il decreto aveva stabilito che fosse necessaria una "maggioranza qualificata", ovvero la maggioranza degli intervenuti ed i due terzi del valore dell'edificio. La complicazione introdotta dal decreto viene annullata con l'emendamento approvato, si ritorna alla situazione precedente all'entrata in vigore del decreto.

di Mariagrazia Barletta

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