Riforma del Titolo V, cosa cambia

Al via la riforma del Titolo V. Di competenza esclusiva statale: le norme generali sul governo del territorio, le infrastrutture strategiche e le grandi reti di trasporto. Alle Regioni resta la potestà legislativa in materia di pianificazione e dotazione infrastrutturale del territorio regionale.

Il Governo ha varato ieri sera un disegno di legge costituzionale per superare il bicameralismo perfetto e per revisionare il Titolo V della nostra Costituzione. Oltre alla conferma dell'abolizione delle provincie, la riforma del Titolo V cerca di superare la frammentazione oggi esistente tra le competenze dello Stato e quelle delle Regioni. Una intersezione di poteri che ha alimentato nel tempo un rilevante contenzioso costituzionale.

Si cerca di superare la rigida ripartizione per materie e soprattutto, novità assoluta, viene proposta l'eliminazione delle competenze legislative concorrenti. Vengono quindi ridefinite le competenze esclusive dello Stato e quelle residuali delle Regioni. 

L'elenco delle materie e delle funzioni di competenza esclusiva statale si allarga ed al suo interno vi finiscono, tra l'altro, le norme generali sul procedimento amministrativo, la sicurezza sul lavoro, l'ambiente, i beni culturali e paesaggistici, per ulteriori profili di tutela prima non previsti. Tra le new entry anche l'ordinamento delle professioni intellettuali, soprattutto le norme generali sul governo del territorio, ed anche il sistema nazionale e il coordinamento della protezione civile, le infrastrutture strategiche e le grandi reti di trasporto.

Di conseguenza, spetterà alle Regioni la potestà legislativa in ogni materia e funzione non espressamente riservata alla legislazione esclusiva dello Stato. In particolare in materia di pianificazione e dotazione infrastrutturale del territorio regionale.

Ma la separazione dei poteri non è più rigida. Attraverso una "clausola di supremazia statale", viene prevista,  la facoltà per lo Stato, previa intesa con le Regioni interessate, di delegare l'esercizio della funzione legislativa, in materie o funzioni di sua competenza esclusiva, alle Regioni o ad alcune di esse, anche per un tempo limitato.

di Mariagrazia Barletta

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