Cantieri privati, il CSP va sempre nominato se l'opera è soggetta a PdC

Nei cantieri privati, se i lavori sono soggetti al permesso di costruire e se è prevista le presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente è sempre tenuto alla nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione. Ad affermarlo è la Commissione di Interpello del Ministero del Lavoro che ha fornito un chiarimento alla richiesta avanzata dall'Associazione Nazionale Imprese Edili Manifatturiere (Interpello 2/2014).

L'ANIEM aveva chiesto alla Commissione per gli Interpelli di conoscere la giusta interpretazione del comma 11 dell'articolo 90 del TU in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008). Il comma in questione stabilisce che la designazione del coordinatore per la progettazione «non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000».

Secondo la risposta della Commissione, in caso di cantieri privati, il committente o il responsabile dei lavori non è obbligato a nominare il CSP se sono soddisfatti contemporaneamente due requisiti:

  • l'opera che si sta realizzando non necessita di permesso di costruire;
  • l'importo dei lavori è inferiore a 100mila euro.

Di conseguenza,indipendentemente dall'importo dei lavori, se c'è obbligo di permesso di costruire e se si prevede la presenza di più imprese, anche non contemporanea, è necessario nominare il coordinatore in fase di progettazione.

La Commissione ha anche ricordato una circolare del 2009 (circolare del Ministero del Lavoro 30/2009), secondo la quale nel caso in cui il committente non sia tenuto a nominare il coordinatore in fase di progettazione, il coordinatore in fase di esecuzione «deve essere nominato contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, in modo da consentire la piena realizzazione di tutti i compiti connessi al ruolo di coordinatore per la progettazione». La nomina, già dall'affidamento della progettazione, deriva dall'obbligo da parte del coordinatore per l'esecuzione di dover seguire, senza eccezioni o limitazioni, tutte le funzioni previste dall'articolo 91 del TU.

» Interpello 2/2014

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