Legge di Stabilità: nasce il nuovo regime dei minimi o forfettario

imposta sostitutiva al 15%, nessuna ritenuta d'acconto e via il limite temporale dei 5 anni

Con la Legge di Stabilità 2015 viene abolito il vecchio regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità nato nel 2012 (DL 98/2011 convertito nella legge 111/2011). A rimpiazzarlo è un nuovo regime dei minimi (regime forfettario) con imposta al 15 per cento.

Coloro che sono nel regime di vantaggio 2012 possono continuare ad avvalersene fino alla scadenza dei cinque anni o comunque fino al compimento del 35esimo anno di età.

Oltre all'imposta del 15% (sostitutiva delle imposte sui redditi e delle addizionali regionali e comunali), innalzata, dunque, di dieci punti percentuali, a differenziare le due agevolazioni fiscali è la durata: il nuovo regime infatti non ha una scadenza definita a priori, ma smette di avere efficacia al cadere dei requisiti di permanenza.

Aggiornamento del 31 ottobre
Il nuovo regime dei minimi nel testo definitivo del DDL Stabilità.

Il regime dei contribuenti minimi 2015. Vedi se ti conviene.

Un nuovo limite di reddito: il meccanismo degli Ateco

Il limite posto a ricavi e compensi non è unico e uguale per tutti, ma varia a seconda delle attività. Mentre per fare ingresso nel regime di vantaggio 2012 il limite era per tutti pari a 30mila euro, col nuovo regime forfettario bisognerà far riferimento ai codici Ateco. Si individua il codice in cui rientra la propria attività e poi ci pensa la legge, che a ciascun codice ha associato una diversa soglia di reddito. Per godere delle agevolazioni del nuovo regime ed entrarvi nel 2015 non bisognerà aver varcato nel 2014 il limite dei compensi indicato dal sistema degli Ateco.

Nel conteggio di ricavi e compensi non vanno calcolati quelli derivanti dall'adeguamento agli studi di settore. Nel caso in cui si esercitino più attività contraddistinte da diversi codici Ateco, si prenderà come riferimento il codice a cui corrisponde il limite più elevato.

I requisiti di accesso

I requisiti di accesso cambiano rispetto al regime di vantaggio del 2012 (DL 98/2011 convertito nella legge 111/2011). Può godere della nuova agevolazione anche chi ha sostenuto spese per dipendenti o collaboratori, purché il loro ammontare non abbia superato i 5mila euro lordi in un anno. Rientrano nei 5mila euro anche le spese sostenute per collaborazioni a progetto.

Anche la soglia relativa all'acquisto di beni strumentali cambia, era di 15mila euro in un triennio, e con il nuovo regime passa a 20mila euro, intesi come costo complessivo dei beni strumentali alla chiusura dell'esercizio (non sono computati i beni immobili utilizzati per la professione).

Obblighi e deroghe 

Restano gli obblighi di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti. Si è esonerati, invece, dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili ed anche dall'applicazione degli studi di settore. Toccherà poi all'Agenzia delle Entrate individuare particolari obblighi informativi per i contribuenti che entrano nel nuovo regime.

La fattura

Non va inserita l'IVA in fattura. I contribuenti che applicano il regime forfettario sono esonerati dal versamento dell'IVA. Ricavi e compensi non sono assoggettati a ritenuta d'acconto. In fattura andrà, però, inserita una dichiarazione in cui si specifica che il proprio reddito è soggetto ad imposta sostitutiva.

Uscita dal nuovo regime forfettario

Se viene meno uno dei requisiti necessari per l'accesso (e per la permanenza) nel nuovo regime, le agevolazioni cessano di avere efficacia, ma non subito. Si uscirà dal regime agevolato nell'anno successivo. Dunque se si perdono i requisiti nel corso del 2015 si uscirà dal regime nel 2016.

Abolizione del "forfettino"

Anche il regime delle nuove iniziative imprenditoriali o "forfettino" (legge 388/2000) viene abolito.

Ulteriori riduzioni per le nuove attività

Una novità importante riguarda le nuove attività, queste applicano l'imposta sostitutiva del 15 per cento sul reddito imponibile ridotto di un terzo. Un'agevolazione ulteriore che serve per facilitare l'avvio di nuove attività, e che vale per un triennio, purché siano rispettate tre condizioni.

Primo: l'attività da esercitare non deve costituire una mera prosecuzione di un'altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente. Inoltre non bisogna aver esercitato nei tre anni precedenti attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare. Infine se si prosegue un'attività prima svolta da un altro soggetto, i ricavi e i compensi da questi realizzati, non devono aver superato i limiti individuati attraverso il meccanismo degli Ateco.

Opzione per il regime ordinario

I contribuenti che hanno i requisiti per rientrare nel nuovo regime forfettario possono comunque optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari. L'opzione vale per tre anni e va comunicata con la prima dichiarazione annuale.

di Mariagrazia Barletta

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