Decreto "Capannoni": chiarimenti dal ministero del Lavoro

La risposta ad un'istanza di interpello avanzata da Federcoordinatori

La notifica preliminare, da inviare all'Usl e alla Direzione provinciale del Lavoro per i cantieri con più di una impresa esecutrice o più di 200 uomini/giorno (art. 99 del DLgs 81/08), non coincide con la notifica da trasmettere all'organo di vigilanza in caso di costruzione di nuovi edifici industriali o di ristrutturazione di quelli esistenti (art. 67 del DLgs 81/08). A chiarirlo è la risposta ad un'istanza di interpello inviata dalla Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza (Federcoordinatori).

La Federcoordinatori chiedeva alla Commissione per gli Interpelli del ministero del Lavoro chiarimenti sull'applicazione del cosiddetto «decreto Capannoni» (decreto interministeriale 18 aprile 2014). Il provvedimento - lo ricordiamo - indica quali sono le informazioni da trasmettere all'organo di vigilanza in caso di costruzione di nuovi edifici industriali o di ristrutturazione di quelli esistenti. L'obbligo di informazione, stabilito dall'art.67 del TU 81/08, viene con il decreto reso omogeneo attraverso la predisposizione di un unico modello valido in tutto il territorio nazionale, il cui scopo è garantire l'uniformità della comunicazione e superare la varietà di richieste avanzate dai diversi organi competenti.

La Federazione espone alla Commissione il caso generico di un cantiere temporaneo volto alla costruzione, all'ampliamento o alla ristrutturazioni di capannoni industriali. Chiede in particolare se la notifica da inviare ai sensi dell'articolo 67, utilizzando il modello unico messo a punto dal decreto interministeriale del 18 aprile 2014, sia da considerarsi aggiuntiva alla notifica preliminare prevista per alcune tipologie di cantieri (art. 99 del TU sulla sicurezza).

Secondo la Commissione degli Interpelli la notifica preliminare da inviare prima dell'inizio dei lavori (art.99) non sostituisce la notifica da trasmettere ai sensi dell'art. 67. I due obblighi informativi hanno infatti scopi diversi. La prima «è di competenza del committente o del responsabile dei lavori e ha l'obiettivo di rendere noti i dati relativi al cantiere all'organo di vigilanza al fine di effettuare una corretta programmazione degli interventi di controllo nel comparto delle costruzioni». L'obiettivo della seconda, a carico del datore di lavoro, «è di informare l'organo di vigilanza sulla attivazione di nuove attività lavorative nel territorio di competenza al fine di consentirgli di dare preventivamente indicazioni tecniche (strutturali, impiantistiche, di igiene industriale) atte a migliorare le condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro».

Quanto all'organo competente per territorio a cui inviare la notifica di cui all'art. 67, bisogna intendere l'Azienda Sanitaria locale, chiarisce la Commissione degli Interpelli. A tal proposito, ricordiamo che il decreto del Fare aveva riscritto l'articolo 67 del TU 81/08, stabilendo che tutte le informazioni da inviare all'organo di vigilanza competente per territorio, possono essere presentate allo Sportello unico per le attività produttive. L'obbligo di informazione relativo all'art. 67, inoltre, si applica ai luoghi di lavoro dove è prevista la presenza di più di tre lavoratori.

di Mariagrazia Barletta

La risposta all'interpello 26/2014 [www.lavoro.gov.it]

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