Condomini e bonus ristrutturazioni: non tutto è perduto se non c'è il codice fiscale

Se ciascun condómino ha pagato le spese di ristrutturazione per le parti comuni con bonifico «parlante» ma senza indicare il codice fiscale del condominio, non tutto è perduto: si può usufruire comunque del bonus per i lavori di ristrutturazione se, entro il termine della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui sono state sostenute le spese, si presenta domanda di attribuzione del codice fiscale del condominio, si paga una sanzione di 103,29 euro e si invia all'Agenzia delle Entrate una comunicazione relativa all'ubicazione del condominio. È quanto spiega l'Agenzia delle Entrate con risoluzione 74/E del 27 agosto, riferita ai condomini minimi (quelli con non più di otto condomini).

I proprietari di un condominio composto da tre appartamenti, nel 2014, avevano realizzato dei lavori sulle parti comuni. I pagamenti erano stati effettuati pro quota da ciascun proprietario con bonifico bancario, indicando il proprio codice fiscale e non quello del condominio, non richiesto agli uffici dell'Agenzia delle Entrate, così come previsto da una vecchia circolare. Il Ministero delle Finanze nel 1998 aveva, infatti, emanato una circolare (numero 57/E) in cui si precisava che, per usufruire del bonus, «i documenti giustificativi [es. fatture] devono essere intestati al condominio» e sul fronte delle modalità di pagamento specificava che il bonifico deve riportare il codice fiscale dell'amministratore del condominio o di uno qualunque dei condomini che provvede al pagamento, nonché quello del condominio.

I tre proprietari si rivolgono alle Entrate chiedendo delucidazioni per sapere se possono comunque usufruire del bonus per le ristrutturazioni. Chiarimenti che arrivano con la risoluzione. In particolare questa chiarisce che, avendo i tre condomini pagato le spese di ristrutturazione con bonifico cosiddetto «parlante», hanno consentito alla banca o alla posta di operare la ritenuta dell'8 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito, così come prescritto dalla legge.

Resta comunque la questione del codice fiscale del condominio. Nonostante ciò, se, come accaduto ai tre proprietari che hanno proposto l'interpello all'Agenzia delle Entrate, il codice fiscale del condominio non è stato riportato nel bonifico, non tutto è perduto. Per accedere alla detrazione è necessario seguire - entro il termine della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui sono state sostenute le spese - tre passi:

  •  presentare a un ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate la domanda di attribuzione del codice fiscale al condominio, mediante il modello AA5/6;
  • versare con indicazione del codice fiscale attribuito, la sanzione per l'omessa richiesta del codice fiscale, nella misura minima di 103,29 euro, mediante il modello F24, utilizzando il codice tributo 8912;
  • inviare una comunicazione in carta libera all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente in relazione all'ubicazione del condominio.

Quest'ultima comunicazione dovrà specificare, per ciascun condominio:

  • le generalità e il codice fiscale;
  •  i dati catastali delle rispettive unità immobiliari;
  •  i dati dei bonifici dei pagamenti effettuati per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio;
  •  la richiesta di considerare il condominio quale soggetto che ha effettuato gli interventi;
  • le fatture emesse dalle ditte nei confronti dei singoli condòmini, da intendersi riferite al condominio.

Ciascun condomino potrà inserire le spese sostenute nel periodo d'imposta 2014 nel modello UNICO PF 2015 da presentare entro il 30 settembre 2015 o, se ha già presentato il modello 730/2015, nel modello 730/2015 integrativo da presentare entro il 26 ottobre 2015.

IL DOCUMENTO
» Agenzia delle Entrate, risoluzione 74/E del 27 agosto

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