Sorveglianza dei ponteggi: la figura del preposto. Le precisazioni della Commissione Interpelli

L'ANCE, l'Associazione Nazionale Costruttori Edili, ha chiesto alla Commissione per gli Interpelli di avanzare un parere sulla corretta interpretazione della figura del preposto alla sorveglianza dei ponteggi, ai sensi dell'art. 136 del Testo Unico Sicurezza (Dlgs 81/08).

Le precisazioni della Commissione Interpelli

Il ricorso al preposto è legato alla particolare organizzazione aziendale e quindi alla scelta del datore di lavoro, ma esistono casi in cui il legislatore richiede che i lavori vengano necessariamente effettuati sotto la diretta sorveglianza di tale figura, sovraordinata ai lavoratori che effettuano le attività. È il caso del montaggio e smontaggio dei ponteggi, per il quale a sovrintendere alle operazioni può essere anche lo stesso datore di lavoro, purché abbia seguito gli appositi corsi di formazione.

Il preposto addetto al controllo nelle fasi di smontaggio e montaggio dei ponteggi, continua la risposta all'interpello, deve partecipare ai corsi di formazione e aggiornamento previsti all'allegato XXI del TU, relativo ai corsi di formazione per addetti a lavori in quota. Inoltre dovrà ricevere (a cura del datore di lavoro) un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro, secondo quanto disposto dall'art. 37, comma 7 del TU Sicurezza.

«Si pone in evidenza, inoltre - continua la risposta all'interpelllo -  che il DLgs n. 81/2008 prevede la presenza di un preposto anche nell'ambito di altre attività ritenute pericolose, quali quella relativa alla costruzione, sistemazione, trasformazione o smantellamento di una paratoia o di un cassone nei cantieri temporanei o mobili per le quali è ugualmente richiesta la diretta sorveglianza di un preposto (art. 149, co. 2 DLgs 81/2008) così come per i lavori di demolizione negli stessi cantieri edili che devono essere eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto e condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventualmente adiacenti (art. 151 DLgs 81/2008)».

Per queste figure non è prevista alcuna formazione specifica. Gli adempimenti in materia di formazione sono quelli dettati dall'art. 37 comma 7 del TU,  riguardanti i rischi e le misure delle specifiche attività.

» TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
testo aggiornato del DLgs 81/08 pubblicato dal ministero del Lavoro a settembre 2015

» Ministero del Lavoro, interpello sulla figura del preposto

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