Bonus amianto: il decreto attuativo in Gazzetta ufficiale. Click day il 16 novembre

Il bonus per interventi di bonifica dall'amianto dei capannoni ha ora le sue regole attuative. È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto del Ministero dell'Ambiente che detta le disposizioni applicative che permetteranno di usufruire del credito di imposta introdotto dal cosiddetto Collegato ambientale, ossia la legge sulla green economy di dicembre scorso (legge 221 del 2015). Si tratta del bonus fissato nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per le imprese che nel 2016 hanno effettuato (o effettueranno) interventi di bonifica dall'amianto su beni e strutture produttive.

Le domande di ammissione al beneficio vanno presentate dal 16 novembre al 31 marzo 2017 attraverso la piattaforma informatica del Ministero dell'Ambiente. Il ministero verificherà i requisiti e poi ammetterà al beneficio le domande arrivatre prima, fino all'esaurimento del limite di spesa complessivo, pari a 17 milioni di euro.

Il TESTO
Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare: Decreto 15 giugno 2016. Modalità attuative del credito d'imposta per interventi di bonifica dei beni e delle aree contenenti amianto. (GU n.243 del 17-10-2016)

Vedi anche:
- Bonus amianto: 17,5 milioni per edifici pubblici, si attende il decreto per le bonifiche dei capannoni
- Collegato ambientale: arriva il bonus per le bonifiche da amianto

Bonus amianto - chi può usufruirne

Possono beneficiare del credito di imposta i soggetti titolari di reddito d'impresa che abbiano effettuano interventi di bonifica nel corso del 2016 (e fino al 31 dicembre 2016) su beni e strutture produttive del territorio italiano.

Interventi ammissibili

Rientrano nel beneficio fiscale gli interventi di rimozione e smaltimento, anche previo trattamento in impianti autorizzati, dell'amianto presente in coperture e manufatti di strutture produttive, purché eseguiti nel rispetto della normativa ambientale e di sicurezza nei luoghi di lavoro. Vi rientra la rimozione di lastre di amianto piane o ondulate, coperture in eternit; di tubi, canalizzazioni e contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di fluidi, ad uso civile e industriale in amianto; e di sistemi di coibentazione industriale in amianto. 

Sono ammesse anche le spese di consulenze professionali e perizie tecniche, nel limite, però, del 10 per cento della spesa complessiva e fino ad un massimo di 10mila euro.

Entità del credito di imposta

Il credito d'imposta è del 50 per cento delle spese sostenute dalle imprese ed va ripartito in tre quote annuali di pari importo. Per beneficiarne gli interventi devono avere un importo unitario di almeno 20mila euro. Per ciascuna impresa, inoltre il tetto massimo di spesa è fissato in 400mila euro.

Il credito d'imposta, inoltre, non concorre alla formazione del reddito né alla base imponibile dell'IRAP, è utilizzabile esclusivamente in compensazione. Per usufruirne bisognerà presentare il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni successive relative ai periodi nei quali il credito è utilizzato.

C'è da fare i conti, inoltre, con i limiti massimi di compensazione di debiti e crediti fiscali, previsti dall'art. 34 della legge 388 del 2000, da ultimo elevati a 700.000 euro per ciascun anno solare.

Necessaria l'attestazione delle spese sostenute

Per dimostrare l'entità delle spese sostenute entra in campo un'attestazione. Questa deve essere rilasciata «dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale».

Il credito di imposta non è cumulabile con altre agevolazioni

Il credito d'imposta non è cumulabile con le altre agevolazioni previste dalla normativa nazionale, regionale o comunitaria.

Domande di ammissione on line - click day il 16 novembre

Le domande di ammissione al beneficio vanno presentate dal 16 novembre al 31 marzo 2017 attraverso la piattaforma informatica che sarà accessibile dal sito del Ministero dell'Ambiente.

Alla domanda vanno allegati:

  • il piano di lavoro del progetto di bonifica, presentato all'ASL competente;
  • comunicazione alla ASL di avvenuta ultimazione dei lavori/attività di cui al piano di lavori già approvato. Deve essere compresa la documentazione attestante l'avvenuto smaltimento in discarica autorizzata e, nel caso di amianto friabile in ambienti confinati, anche la certificazione di restituibilità degli ambienti bonificati redatta da ASL;
  •  l'attestazione delle spese sostenute;
  • la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa agli altri aiuti eventualmente fruiti durante l'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti, come previsto dall'art. 6, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013.

Risposta del ministero in 90 giorni

Entro novanta giorni dalla data di presentazione delle singole domande, il Ministero dell'Ambiente comunica all'impresa il riconoscimento o il diniego dell'agevolazione e, nel primo caso, l'importo del credito effettivamente spettante.

 

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