Efficientamento energetico degli edifici della PA: il Dm in Gazzetta Ufficiale

In vigore dal 10 novembre, il decreto interministeriale che dà il via al programma per il miglioramento delle performance energetiche degli immobili delle amministrazioni centrali, chiamate ad elaborare progetti per rendere meno energivori i loro edifici. I tecnici abilitati, coinvolti, tra l'altro, nella asseverazione delle condizioni di integrazione delle fonti rinnovabili.

Arriva in Gazzetta Ufficiale il provvedimento (decreto interministeriale 16 settembre 2016) che disciplina l'attuazione di interventi per il miglioramento delle performance energetiche degli immobili della pubblica amministrazione. Si tratta di un provvedimento a cui rimandava il DLgs 102 del 2014, per realizzare, entro il 2020, un programma di riqualificazione energetica degli edifici della PA centrale, compresi gli immobili periferici.

Per approfondire: elenco amministrazioni centrali [www.rgs.mef.gov.it].

In particolare, il DLgs 102 del 2014 prevede che le amministrazioni centrali, sulla base di diagnosi energetiche o degli interventi di efficientamento individuati dopo la redazione dell'Attestato di prestazione energetica, inviino ogni anno al Ministero dello Sviluppo economico proposte di intervento per rendere gli edifici, da esse occupati, meno energivori. Il dicastero, in collaborazione con il Ministero dell'Ambiente e sentito il Ministero delle Infrastrutture e in collaborazione con l'Agenzia del Demanio, elabora ogni anno (entro il 30 novembre) un programma per la riqualificazione degli immobili dell'amministrazione centrale da ammettere a finanziamento.

Per stabilire nel dettaglio le modalità di esecuzione di tale programma, il DLgs 102 del 2014 rimandava ad un decreto dei ministeri dello Sviluppo economico e dell'Ambiente (emanato di concerto con i ministeri delle Infrastrutture e dell'Economia). Tale decreto è proprio quello appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale con la data del 16 settembre 2016.

Per l'efficientamento degli immobili serve un progetto

Rispetto al programma di efficientamento energetico degli immobili delle amministrazioni centrali, il provvedimento fissa le modalità di finanziamento, i criteri per la selezione degli interventi da ammettere, le regole da seguire per la presentazione delle proposte di intervento. Definisce, inoltre, le modalità per la raccolta dei dati e per il monitoraggio che occorrono per verificare lo stato di avanzamento dei programmi di efficentamento. 

Le proposte che le amministrazioni centrali invieranno al MiSE, dovranno contenere, tra le altre cose, un attestato di prestazione energetica, se obbligatorio per legge, dati sulle superfici e sui volumi climatizzati, un'accurata descrizione dell'edificio e degli impianti in esso presenti, un progetto di efficientamento energetico e asseverazioni di tecnici abilitati, chiamati, ad esempio, a verificare il rispetto degli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili (secondo quanto previsto all'allegato 3, del decreto legislativo n. 28 del 2011).

Le proposte di intervento riguardanti la riqualificazione dell'involucro e degli impianti tecnici di un edificio e che riescano anche ad abbattere almeno del 50 per cento i consumi annuali, rispettando i criteri ambientali minimi applicabili previsti dal Dm 11 aprile 2008, sono considerate esemplari e, per l'accesso ai finanziamenti, viaggeranno su una corsia preferenziale.

Un decreto dell'ENEA per la formazione dei responsabili della manutenzione e del risparmio energetico

L'ENEA, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto interministeriale 16 settembre 2016, dovrà presentare un programma dedicato alla formazione dei responsabili della manutenzione e dell'efficientamento energetico degli immobili della pubblica amministrazione centrale.

Decreto 16 settembre 2016 Modalità di attuazione del programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale. (16A07878) (GU Serie Generale n.262 del 9-11-2016)

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