Decreto SCIA 2: per le attività di "edilizia libera" l'ultima parola spetta a Regioni e enti locali

Gli interventi edilizi non compresi nella tabella allegata al decreto legislativo cosiddetto Scia 2 (DLgs 222 del 2016, in vigore dall'11 dicembre), vanno considerati nella categoria "edilizia libera", se non disciplinati da norme statali o regionali. Il riferimento è alla "tabella A" inserita nel decreto 222 del 2016, contenente un vasto elenco di tipologie di attività private suddivise nelle tre categorie: edilizia, commercio e ambiente. Per ciascuna voce dell'elenco viene specificato quale procedimento sia necessario applicare.

Ovviamente una mappatura completa, che contenesse tutta la casistica possibile degli interventi che i privati possono effettuare nei campi dell'edilizia, dell'ambiente e del commercio, non poteva essere tutta compresa in una tabella. Per cui ci saranno interventi non espressamente indicati nell'elenco contenuto nell'allegato al decreto SCIA 2. E, allora, in che modo questi interventi andranno considerati? A dare una risposta è il decreto legislativo 126 del 30 giugno 2016 (decreto SCIA 1), vale a dire il provvedimento che ha introdotto la cosiddetta SCIA unica ed ha previsto l'emanazione del DLgs oggi conosciuto con il nome SCIA 2.

Il DLgs 126 del 2016, infatti, contiene una sorta di clausola riferita al decreto SCIA 2, insertita con l'intento di «garantire certezza sui regimi applicabili alle attività private e di salvaguardare la libertà di iniziativa economica» (articolo 1, comma 2). Tale clausola prevede che le attività private nei settori edilizia, commercio e ambiente, non mappate dal decreto SCIA 2, sono da considerarsi "libere". Significa che non soggette a CIL asseverata, SCIA, permesso di costruire o alla nuova SCIA in alternativa al permesso di costruire, purché, però, non vi siano normative europee, statali o regionali a disciplinarle.

Per approfondire l'argomento "SCIA 2":
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Gli enti locali e le Regioni possono intervenire sulle attività non comprese in "tabella A"

Le amministrazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, possono prendere decisioni sulle attività non comprese nella "tabella A" allegata al DLgs SCIA 2. «Le amministrazioni - si legge nel provvedimento - possono ricondurre le attività non espressamente elencate nella tabella A, anche in ragione delle loro specificità territoriali, a quelle corrispondenti, pubblicandole sul proprio sito istituzionale». In pratica si tratta di associare interventi non compresi nella tabella A ad altre voci dell'elenco in essa contenuto.

La tabella dei regimi amministrativi sarà oggetto di aggiornamento

La tabella A sarà oggetto di aggiornamento periodico. Vi provvederà il Ministero per la Semplificazione e la Pubblica amministrazione, previa intesa con la Conferenza unificata.

Mariagrazia Barletta

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