Autorizzazione paesaggistica semplificata: ok definitivo in CdM al DPR. Prossimo step, pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera definitivo al Dpr che interviene sull'autorizzazione paesaggistica semplificata. Sono due gli obiettivi primari del provvedimento: da un lato, l'individuazione degli interventi paesaggisticamente irrilevanti o di lieve entità da escludere dall'autorizzazione paesaggistica e, dall'altro, l'implementazione del numero di interventi da sottoporre ad un iter semplificato al fine dell'ottenimento del nulla osta paesaggistico.

Il testo del Dpr era già stato licenziato in via provvisoria dal Consiglio dei Ministri lo scorso 15 giugno, per poi approdare al Consiglio di Stato, in Conferenza unificata e alle Commissioni parlamentari competenti per ricevere intese e pareri. Ora manca l'ultimo step: la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Inoltre, con l'entrata in vigore, il provvedimento andrà a sostituire il Dpr 139 del 2010.

In attesa del testo definitivo, ricapitoliamo alcuni dei contenuti presenti nella prima versione del decreto, quella licenziata in via provvisoria dal Consiglio dei ministri lo scorso giugno.

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Gli interventi "liberi"

Il Dpr individua 31 interventi "liberi", ossia esclusi dall'autorizzazione paesaggistica, il relativo elenco è contenuto nell'allegato "A". Si tratta di un elenco che va a dettagliare e a sviluppare quanto già previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, che con l'articolo 149 individua, seppur in maniera generica, gli interventi non soggetti ad autorizzazione. Dunque il nuovo Dpr, da un lato, partendo dall'articolo 149 del Codice e interpretandolo, rende espliciti e dettaglia gli interventi che possono essere considerati irrilevanti per il paesaggio, e che dunque non necessitano di autorizzazione, dando così meno spazio ad interpretazioni e maggiore certezza a quanto disposto in modo più o meno generico dall'articolo 149.

Dall'altro il Dpr liberalizza alcuni interventi prima assoggettati ad autorizzazione paesaggistica, andando così a individuare interventi da escludere dal nulla osta, non compresi nell'articolo 149. In definitiva, non tutti i 31 interventi della lista costituiscono una novità assoluta, alcuni erano, infatti, già considerati interventi "liberi" perché ritenuti irrilevanti per impatto paesaggistico già dall'articolo 149.

Nell'elenco degli interventi che non necessitano di autorizzazione paesaggistica, il Dpr - o meglio la versione provvisoria del Dpr, poiché il testo definitivo che andrà in Gazzetta potrebbe aver anche subito modifiche - inserisce le opere interne agli edifici che non ne alterino l'aspetto esteriore, ed anche gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria realizzati nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfologiche e tipologiche degli edifici. Vi rientrano anche le coibentazioni dalle quali non derivino manufatti emergenti rispetto alla sagoma dell'edificio e consolidamenti che non comportino alterazioni delle forme.

Sono considerati "liberi" anche quegli interventi necessari per l'eliminazione delle barriere architettoniche, come il superamento di dislivelli non superiori a 60 centimetri e l'installazione di servoscala e ascensori in luoghi non visibili dallo spazio pubblico. Nessun nulla osta anche per i pannelli solari se installati su coperture piane e dunque non visibili dall'esterno.

Tempi certi: l'autorizzazione semplificata va data entro 60 giorni

Per la conclusione del procedimento di autorizzazione, in caso di iter semplificato, viene fissata una scadenza inderogabile di 60 giorni. Il provvedimento conclusivo va adottato, infatti, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda da parte dell'amministrazione procedente.

Per l'istanza "semplificata" il modello è unificato

Sul fronte dell'autorizzazione paesaggistica semplificata viene previsto un modello unificato per la presentazione dell'istanza e un modello per la relazione paesaggistica, entrambi allegati allo schema di Dpr.

Vengono, inoltre, individuati contenuti specifici che le istanze dovranno rispettare per garantire la tutela di particolari categorie di beni assoggettati a vincolo con dichiarazione di notevole interesse pubblico. 

 Mariagrazia Barletta

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