Autorizzazione paesaggistica: ecco cosa prevede il nuovo iter semplificato

Il parere del soprintendente è obbligatorio, ma non vincolante, se l'area interessata dall'intervento è assoggettata a specifiche prescrizioni d'uso da parte o del piano paesaggistico approvato ai sensi del Codice (Dlgs 42 del 2004) o del provvedimento di imposizione del vincolo. Inoltre, l'iter semplificato deve concludersi entro 60 giorni. Il nuovo Dpr - emanato per liberalizzare gli interventi a minor impatto sul paesaggio e "alleggerire" le procedure finalizzate all'ottenimento del via libera del soprintendente - ha riscritto l'iter da seguire per arrivare all'autorizzazione paesaggistica semplificata.

Il nuovo Dpr prevede, inoltre, un modello unificato per la presentazione dell'istanza e un modello per la relazione paesaggistica semplificata. Entrambi i moduli sono allegati al regolamento.

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Gli step dell'iter semplificato e silenzio-assenso

L'iter semplificato viene snellito. In particolare viene eliminata la verifica preliminare di conformità urbanistico-edilizia dell'intervento, prevista dal Dpr 139 del 2010. Verifica «in grado di bloccare il procedimento autorizzatorio semplificato in caso di esito negativo», si legge nella relazione che accompagnava lo schema di Dpr.

Varie le fasi previste per arrivare all'ok paesaggistico definitivo. Ricevuta l'istanza, l'amministrazione procedente verifica se l'intervento è esonerato dall'autorizzazione paesaggistica o se è sottoposto a procedura semplificata o ordinaria. Nel caso l'intervento richieda un iter paesaggistico semplificato e siano necessari i pareri di altre amministrazioni, viene indetta una conferenza di servizi, attraverso la quale viene acquisito il parere del soprintendente. In tal caso i termini previsti per le amministrazioni preposte alla tutela sono dimezzati.

Se l'intervento è invece sottoposto solo ad un eventuale titolo edilizio e all'autorizzazione paesaggistica semplificata, allora, entro dieci giorni dalla ricezione dell'istanza, l'amministrazione procedente può eventualmente chiedere l'integrazione della documentazione o chiarimenti all'interessato, che ha ulteriori 10 giorni per provvedere (in questa fase il procedimento è sospeso). Entro i 20 giorni successivi alla ricezione dell'istanza o della eventuale documentazione integrativa, l'amministrazione procedente trasmette la pratica e una motivata proposta di accoglimento alla Soprintendenza, che, se favorevole all'intervento, esprime il suo parere vincolante entro 20 giorni dal ricevimento della proposta e l'amministrazione procedente adotta il provvedimento nei dieci giorni successivi. Inoltre, se la Soprintendenza non si pronuncia nei tempi prescritti, scatta il silenzio-assenso e l'amministrazione procedente provvede al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica (si tratta di una novità che non era presente nella bozza di Dpr, ed è frutto di una richiesta formulata in sede di Conferenza unificata).

In caso di valutazione negativa, il soprintendente ne spiega i motivi all'interessato, illustrando anche le modifiche al progetto necessarie ai fini dell'accoglimento dell'istanza (a meno che il progetto non sia incompatibile con i valori paesaggistici o con eventuali prescrizioni d'uso). L'interessato ha 15 giorni per modificare il progetto o per presentare osservazioni. Decorso il termine di 15 giorni, se la valutazione del soprintendente continua a non essere positiva, questi adotta il provvedimento negativo (motivandolo) nei successivi 20 giorni.

In ogni caso, il provvedimento conclusivo va adottato, tassativamente, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda da parte dell'amministrazione procedente.

Il parere del soprintendente non sempre è vincolante

Il parere del soprintendente è obbligatorio, ma non vincolante, se l'area interessata dall'intervento è assoggettata a specifiche prescrizioni d'uso dal piano paesaggistico approvato ai sensi del Codice o dal provvedimento di imposizione del vincolo.

Infine, l'autorizzazione paesaggistica semplificata è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei lavori progettati deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.

Mariagrazia Barletta

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